Art. 4 Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis le parole da «o certificazione» ad «altra p.a.» sono soppresse; b) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: «2-quater. I proprietari di immobili distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e adibiti, alla data degli eventi sismici, all'esercizio dell'attivita' di impresa di cui al comma 2 sulla base di un contratto di locazione, possono beneficiare dei contributi di cui al comma 2-ter, secondo le modalita' definite nel comma medesimo, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attivita' o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti il permanere dei requisiti di ammissibilita' elencati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza e il rispetto degli obblighi posti dal successivo art. 19.» 2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «9. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilita' con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno e' eseguita con le modalita' di cui al successivo art. 6-bis.». 3. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «messa in sicurezza» sono inserite le parole: «(come definite dal «Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello - AeDES» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011)»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo, caratterizzati dalla contestuale presenza di unita' immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo e' pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilita' strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonche' le finiture sulle parti di proprieta' esclusiva relative alle unita' immobiliari utilizzabili a fini abitativi.»; c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, e' proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario puo' inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purche' queste siano iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge.»; d) al comma 9, le parole da «ad esclusivo uso» ad «analoghe» sono soppresse. 4. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo il comma 5-quater e' aggiunto il seguente: «5-quinquies. Le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, successivamente alla data del sisma, per la gestione e il mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti di cui all'art. 2, comma 5, lettera d), che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione che risulti interrotto per effetto dell'inagibilita' dell'edificio in cui era insediata l'attivita' produttiva, sono ammissibili a rimborso nella percentuale del 60% del costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio danneggiato.». 5. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Determinazione preventiva del livello operativo). - 1. I soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza. 2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata la necessaria documentazione ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza. 3. L'Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l'edificio danneggiato e ne da' comunicazione, con le medesime modalita' di cui al comma 1, al richiedente. 4. In nessun caso la richiesta di cui al presente art. puo' comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.». 6. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2018». 7. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli estremi della scheda FAST, AeDES o GL-AeDES che attesti l'inutilizzabilita' dell'edificio;»; b) al comma 2, la lettera b) e' soppressa; c) al comma 2, in fine, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «d) l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi dell'art. 3 della presente ordinanza.»; d) al comma 3, le lettere c), d), ed e) sono soppresse; e) al comma 3, lettera f), le parole «e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice» sono soppresse. 8. L'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici). - 1. Nei casi di cui all'art. 8 della presente ordinanza, qualora sia stato costituito lo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge, l'Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo ai sensi del precedente art. 7, all'esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell'art. 13, provvede all'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo unico di cui all'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Contestualmente, l'Ufficio speciale trasmette al comune territorialmente competente con le modalita' informatiche di cui all'art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza in ordine alla conformita' urbanistica ed edilizia dell'intervento. Negli altri casi, l'Ufficio speciale all'esito della verifica preliminare di cui al comma 1 dell'art. 13 trasmette al comune anche la documentazione necessaria per il rilascio del titolo unico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. 2. La domanda di contributo, corredata degli elaborati e dei documenti di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica. 3. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune procede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo edilizio o all'assunzione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Nei casi di cui all'ultimo periodo del precedente comma 1, nel medesimo termine il comune provvede anche all'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo unico di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformita' urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo puo' basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti e' consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilita' di avvalersi di documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente. 4. All'istruttoria comunale di cui al precedente comma 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017. 5. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto e' sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge. A tal fine, il Presidente della Regione - Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al primo periodo del precedente comma 3. 6. Il provvedimento di concessione del contributo non puo' in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi del comma 3.». 9. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1, l'Ufficio speciale procede all'istruttoria di cui all'art. 9 e, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 3 del medesimo art. 9, acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e l'eventuale parere della conferenza regionale, verifica l'ammissibilita' al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.»; b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Nel caso di interventi su edifici di cui agli articoli 3 e 4, il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilita' della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale: a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che: risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta; c) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016; d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonche' con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. 4-ter. L'Ufficio speciale, al ricevimento della documentazione di cui al comma 4-bis, determina il contributo da concedere e lo comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario.». c) al comma 5, dopo le parole «comma 2» sono inserite le parole «ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter»; d) il comma 6 e' soppresso. 10. L'art. 14-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e' sostituito dal seguente: «Art. 14-bis (Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idrogeologici). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) o da altri strumenti di pianificazione o programmazione approvati dalle Autorita' competenti, quali: a) fasce fluviali a maggiore pericolosita' o a maggiore rischio di esondazione; b) aree suscettibili di instabilita' dinamiche in fase sismica come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto elevato (R3 o R4), le zone di rispetto per faglie attive e capaci, per liquefazione o per cavita' sotterranee instabili. 2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosita' e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorita' competenti, gli interventi edilizi sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente. 3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge sono ammissibili anche altri interventi diversi da quelli di cui al comma 2 purche' gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione. 4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1, a seguito di determinazione dell'Autorita' competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario puo' autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilita' dinamiche, individuati tra quelli gia' edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. 5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 puo' essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella Tabella 6 dell'Allegato 2 alla presente ordinanza per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al \30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona.». 11. All'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, primo periodo, le parole da «da formulare» a «domanda» sono soppresse; b) al comma 3, ultimo periodo, le parole «di cui all'art. 106» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 107»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche di cui all'art. 3, comma 8, della presente ordinanza, il beneficiario, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra tramite procedura informatica la richiesta all'Ufficio speciale, allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto.». 12. Il § 4 dell'Allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e' sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualita' di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la presenza all'interno dell'immobile, alla data del sisma, di un'attivita' produttiva avente i requisiti di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza».