Art. 5 
 
 
           Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 le
parole «diritti reali  di  garanzia»  sono  sostituite  dalle  parole
«diritti reali di godimento». 
  2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' soppresso; 
    b) al comma 5, in principio,  sono  aggiunte  le  parole:  «Fermo
restando quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'art.  1  in  ordine
alla legittimazione a richiedere il contributo,»; 
    c) dopo il comma 7 e' aggiunto  il  seguente:  «8.  Nel  caso  di
edifici classificati con esito  B  o  C  a  seguito  di  verifica  di
agibilita' con schede AeDES e che, sulla base della perizia  eseguita
dal tecnico incaricato, risultino aver comunque  subito  danni  gravi
come definiti dalla Tabella 1 di cui  all'Allegato  2  alla  presente
ordinanza, la verifica preliminare del livello di danno  e'  eseguita
con le modalita' di cui al successivo art. 6-bis.». 
  3. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al  comma
1, lettera c),  le  parole  «appartenenti  alla  Classe  d'uso  II  e
classificati» sono soppresse. 
  4. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «messa in sicurezza»
sono  inserite  le  parole:  «(come  definite  dal  «Manuale  per  la
compilazione della scheda  di  1°  livello  -  AeDES»  approvato  con
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  5  maggio
2011)»; 
    b) al comma 7 le parole «livello operativo» sono  sostituite  con
le parole «costo parametrico»; 
    c) il comma  11  e'  sostituito  dal  seguente:  «11.  Nel  pieno
rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore
e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e
degli  enti  preposti  alla  tutela  dei  vincoli,  gli  edifici  che
rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3  di  cui  al  successivo
art. 6 possono, previa acquisizione del  titolo  abilitativo,  essere
demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso
comune.»; 
    d) al comma 12, in fine, dopo le parole  «di  nuova  costruzione»
sono aggiunte le parole: «, con esclusione dei costi di demolizione». 
  5. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Determinazione preventiva del livello operativo). - 1.
I soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione, mediante  la  procedura  informatica  predisposta  dal
Commissario  straordinario  ovvero  a  mezzo  PEC,  una   valutazione
preventiva alla richiesta di contributo in  ordine  alla  definizione
del  livello  operativo  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  5
dell'Allegato 1 alla presente ordinanza. 
  2. Alla richiesta di  cui  al  comma  1,  resa  nelle  forme  della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
deve essere allegata  la  necessaria  documentazione  ai  fini  della
determinazione  del  livello  operativo  ottenuto  sulla  base  della
combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi  di  vulnerabilita'»
stabiliti  nelle  Tabelle  2  e  4  dell'Allegato  1  alla   presente
ordinanza. 
  3. L'Ufficio speciale, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della
richiesta di cui al comma 1, procede  alla  valutazione  del  livello
operativo per l'edificio danneggiato e ne da' comunicazione,  con  le
medesime modalita' di cui al comma 1, al richiedente. 
  4. In nessun caso la richiesta di cui  al  presente  articolo  puo'
comportare proroghe ai termini fissati  per  la  presentazione  delle
domande di contributo.» 
  6. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le  spese  tecniche
per la progettazione sono ammesse a  contributo  ed  erogate  con  il
primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura  massima  del
80%  del  contributo  ammissibile  per  le  stesse  spese.  L'importo
rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali,
e' proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione,
il  beneficiario  puo'  inoltre  chiedere  che  siano   integralmente
rimborsate le spese ammissibili,  sostenute  e  documentate  mediante
produzione di fatture,  per  indagini  preliminari  geognostiche  e/o
prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto  legittimato
o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purche' queste
siano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge.». 
  7. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:  dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il contributo per  le  spese
di cui al comma 1 e' corrisposto con le modalita' di cui all'art.  14
in concomitanza con gli  stati  di  avanzamento  dei  lavori,  previa
dimostrazione delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate
relative all'attivita' professionale svolta.». 
  8. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite  dalle
parole «31 ottobre 2018»; 
    b) al comma 2, in  fine,  dopo  la  lettera  f.  e'  aggiunta  la
seguente: «g. l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato
ai sensi dell'art. 6, comma 1, della presente ordinanza.»; 
    c) al comma 3, la lettera b) e' soppressa; 
    d) al comma 4, lettera b), dopo  il  punto  vi.  e'  inserito  il
seguente: «vi-bis. per i soli progetti riconducibili  alla  tipologia
della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art.  77
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,
documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche  in
materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13;»; 
    e) al comma 4, le lettere d), ed e) sono soppresse; 
    f) al comma 4, lettera f), le parole da «e  di  non  avere»  fino
alla fine sono soppresse. 
  9. All'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Ufficio speciale,
che riceve la domanda a norma del comma 1, all'esito  della  verifica
preliminare di cui al comma  1  dell'art.  12,  trasmette  al  comune
territorialmente competente, con le  modalita'  informatiche  di  cui
all'art. 7, comma 1, la documentazione necessaria per le verifiche di
competenza  in  ordine  alla  conformita'  urbanistica  ed   edilizia
dell'intervento.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Entro  sessanta
giorni dalla trasmissione degli atti di cui al  comma  3,  il  comune
procede allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  finalizzata  al
rilascio del titolo abilitativo edilizio o all'assunzione di motivati
provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'   e   di
rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti  e  adotta
le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio  speciale
per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni  causati  dal
sisma alle strutture comunali ed alla documentazione  ivi  contenuta,
risulti impossibile disporre della documentazione necessaria  per  le
verifiche  di  conformita'  urbanistica  ed  edilizia   dell'immobile
interessato dalla domanda di  contributo,  l'istruttoria  di  cui  al
precedente periodo puo' basarsi su ogni altra  informazione,  dato  o
documento,  anche  di  natura  fiscale,  in  possesso  del  comune  o
acquisito presso altre pubbliche amministrazioni.  In  tali  ipotesi,
l'utilizzo dei predetti documenti e' consentito previa  deliberazione
della Giunta comunale che attesti l'impossibilita'  di  avvalersi  di
documentazione  del  comune  per  le  ragioni  di  cui   al   periodo
precedente.»; 
    c) i commi 5 e 6 sono soppressi; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Qualora, sulla base
di quanto dichiarato in sede di richiesta di  contributo  ovvero  nel
corso della verifica di cui al comma 4,  si  accerti  che  l'immobile
oggetto dell'intervento e' interessato da abusi  parziali  o  totali,
ancorche'  per  gli  stessi  non  siano  stati  emessi  provvedimenti
sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base  della  vigente
normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia  provveduto
a chiedere la  sanatoria  ai  sensi  dell'art.  36  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il  comune  invita
il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine  non
superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da  corrispondere;
in caso di inutile decorso del predetto termine,  il  comune  informa
l'Ufficio speciale che provvede a definire la domanda  di  contributo
con dichiarazione di improcedibilita'.»; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  Nelle  ipotesi  di
cui al comma 7, qualora l'interessato presenti l'istanza di sanatoria
entro il termine stabilito dal Comune, non si applica il  termine  di
cui  al  comma  4  e  il  comune  provvede  a  definire   con   unico
provvedimento la richiesta di sanatoria e  l'istruttoria  sul  titolo
abilitativo per gli interventi di ricostruzione entro quaranta giorni
dal deposito dell'istanza di sanatoria.». 
  10. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del Comune  di  cui  al  comma  4
dell'art. 10, e purche' l'accertamento di cui al precedente  comma  1
abbia avuto esito positivo, l'Ufficio speciale, previa verifica degli
esiti dell'istruttoria sulla conformita' urbanistica  dell'intervento
e dando priorita' alle istanze relative a unita' immobiliari  adibite
ad abitazione principale, acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici
prevista dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 ed il parere della conferenza regionale con  le
modalita' di cui al successivo comma 2-bis, verifica l'ammissibilita'
al finanziamento dell'intervento, approva il progetto  per  l'importo
ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di  progetto
(CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  il
codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura
informatica a tal fine predisposta.»; 
    b) dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Qualora
l'intervento riguardi un edificio sottoposto  a  vincoli  ambientali,
paesaggistici  o  di  tutela  dei  beni  culturali,  il  progetto  e'
sottoposto al parere della conferenza regionale di cui  all'art.  16,
comma 4, del decreto-legge. A tal fine il  Presidente  di  Regione  -
Vice Commissario competente provvede a convocare la conferenza  entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al
comma 4 dell'art. 10.»; 
    c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  Il  soggetto  legittimato,  entro  trenta   giorni   dalla
comunicazione di cui al comma 2, a  pena  di  improcedibilita'  della
domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale: 
    a) l'indicazione dell'impresa incaricata di  eseguire  i  lavori,
scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale  possono
partecipare solo le imprese che: 
      risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30,  comma  6,
del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che,  fermo  restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000
euro, della qualificazione ai  sensi  dell'art.  84  del  codice  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per
l'individuazione  dell'impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito
verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite
per la scelta; 
    c)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l'impresa
incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta
nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge  n.  189
del 2016; 
    d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista
incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti
di non avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici,
quali quelli  di  legale  rappresentante,  titolare,  amministratore,
socio, direttore tecnico,  dipendente,  collaboratore  conordinato  e
continuativo o  consulente,  con  l'impresa  appaltatrice  e  con  le
eventuali imprese subappaltatrici, nonche' con le imprese  incaricate
delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove  di  laboratorio
sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio,  di  parentela,  di
affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della  legge  20  maggio  2016,  n.  76,  con  il
titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. 
  4-ter. L'Ufficio speciale, al ricevimento della  documentazione  di
cui al comma  4-bis,  determina  il  contributo  da  concedere  e  lo
comunica al Vice Commissario con la procedura informatica predisposta
dal Commissario straordinario.». 
  d) al comma 5, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Vice  Commissario,  entro  dieci   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione di cui al  comma  4-ter,  emette  il  provvedimento  di
concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di
credito ed il comune mediante la procedura informatica.»; 
  e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nei casi  di  cui  al
comma 8 dell'art. 10, il termine di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo e' di venti giorni e inizia a decorrere dal momento  in  cui
l'Ufficio  speciale  riceve  la  comunicazione  delle  determinazioni
definitive del comune in ordine  all'istanza  di  sanatoria  ed  alla
ammissibilita' dell'intervento di ricostruzione. Il provvedimento  di
concessione del contributo non puo' in ogni caso essere emesso se per
qualsiasi motivo  il  comune  non  ha  comunicato  le  determinazioni
assunte o rilasciato il titolo edilizio ai sensi del precedente  art.
10.». 
  11. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le  seguenti  modifiche:  prima  del
comma 1 e' inserito il seguente: «01. Le comunicazioni  di  inizio  e
fine dei lavori, redatte dai direttori  dei  lavori,  sono  trasmesse
immediatamente   all'Ufficio   speciale   mediante    le    procedure
informatiche di cui all'art. 7, comma 1.». 
  12. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Fermo  restando
quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 7, l'interessato puo' chiedere
il  riconoscimento  di  un  anticipo,  fino   al   20%   dell'importo
ammissibile a contributo, con il primo stato  di  avanzamento  lavori
(SAL 0), previa presentazione di apposita  polizza  fideiussoria.  In
tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione  del
provvedimento di  concessione  del  contributo,  inoltra  all'Ufficio
speciale tramite la procedura informatica la richiesta  di  anticipo,
allegando la fattura e  copia  digitale  della  polizza  fideiussoria
incondizionata  ed  escutibile  a  prima   richiesta   nell'interesse
dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di
importo   pari    all'anticipo    richiesto.    L'impresa    provvede
contestualmente ad inviare l'originale  analogico  della  polizza  al
Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in  caso  di
necessita' e la svincola dopo la erogazione del contributo  a  saldo.
La fideiussione puo' essere  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata
dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di revisione  iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58.»; 
    b) al comma 4, in fine, le parole «lettera  c)»  sono  sostituite
dalle parole «lettera d)»; 
    c)  il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.   Ai   fini
dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche  di  cui
all'art. 7, comma 2, della presente ordinanza, il  beneficiario,  nel
termine  di  cinque  giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  di
concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra  tramite
procedura informatica la richiesta  all'Ufficio  speciale,  allegando
fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto». 
  13. All'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma
5 e' inserito il seguente: «5-bis. All'intervento unitario di cui  al
comma 5 puo' procedersi anche in presenza di due edifici  danneggiati
strutturalmente e funzionalmente interconnessi, senza  l'applicazione
delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo di cui al presente
articolo. In tali ipotesi, non si applicano le  disposizioni  di  cui
all'art. 8.». 
  14. All'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al  comma  3,
le parole da «entro 150 giorni» a «decreto-legge  n.  189/2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'art. 11, comma  9,
del decreto-legge». 
  15. All'art. 18 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: il comma 5 e'
sostituito  dal  seguente:  «5.  Nel  caso  di  edifici  danneggiati,
caratterizzati dalla contestuale presenza di unita'  immobiliari  non
utilizzabili al momento dell'evento sismico ed  altre  che  risultino
utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il  costo  ammissibile  a
contributo e' pari  al  minor  importo  tra  il  costo  convenzionale
calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al
momento del sisma, e  il  costo  dell'intervento  indispensabile  per
assicurare l'agibilita' strutturale dell'intero edificio, le finiture
sulle parti comuni nonche' le  finiture  sulle  parti  di  proprieta'
esclusiva relative alle unita' immobiliari utilizzabili.». 
  16. All'art. 19 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al  comma  2,
le parole da «effettuate le verifiche» sono sostituite dalle  parole:
«all'esito dell'istruttoria condotta dal Comune». 
  17. All'art. 19 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  19
del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: al  comma
7 le parole «ed a quelli a destinazione pubblica» sono soppresse. 
  18. L'art. 22 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  22  (Edifici  ubicati  in  aree  interessate   da   dissesti
idrogeologici).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano agli interventi di ripristino con miglioramento  sismico  o
di ricostruzione eseguiti su edifici ubicati in aree, individuate dal
Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (PAI)  o  da  altri  strumenti  di
pianificazione o programmazione approvati dalle Autorita' competenti,
quali: 
    a) fasce fluviali a maggiore pericolosita' o a  maggiore  rischio
di esondazione; 
    b) aree suscettibili di instabilita' dinamiche  in  fase  sismica
come le zone in frana con livello di rischio elevato o molto  elevato
(R3 o R4), le zone di  rispetto  per  faglie  attive  e  capaci,  per
liquefazione o per cavita' sotterranee instabili. 
  2. Nelle aree di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione
della pericolosita' e del rischio indicate  dal  PAI  o  dagli  altri
strumenti  approvati  dalle  autorita'  competenti,  gli   interventi
edilizi sono possibili alle sole condizioni  previste  e  nei  limiti
stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente. 
  3. Qualora nelle aree di cui al comma 1 siano  previsti  interventi
di  mitigazione  del  rischio  finanziati  dai  piani  sui   dissesti
idrogeologici  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  lettera   c),   del
decreto-legge sono ammissibili  anche  altri  interventi  diversi  da
quelli  di  cui  al  comma  2  purche'  gli  edifici  ripristinati  o
ricostruiti vengano  utilizzati  dopo  l'esecuzione  delle  opere  di
mitigazione. 
  4. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui  al  comma
1, a seguito di determinazione dell'Autorita' competente, non possano
essere ricostruiti nello stesso sito o  migliorati  sismicamente,  il
Vice Commissario puo' autorizzarne la ricostruzione in altri siti non
pericolosi e non suscettibili di instabilita' dinamiche,  individuati
tra quelli  gia'  edificabili  dallo  strumento  urbanistico  vigente
ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. 
  5. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 4 puo' essere
concesso un contributo determinato sulla base del  costo  parametrico
previsto nella Tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato  sulla
superficie  utile  dell'edificio   da   delocalizzare,   incrementato
percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo
di acquisto od esproprio dell'area e comunque  fino  al  30%.  L'area
dove  insiste  l'edificio  da  delocalizzare  e  quella  di  relativa
pertinenza, liberate dalle macerie  conseguenti  alla  demolizione  a
cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere
adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita'
della zona.».