Art. 2 Proposte degli operatori economici 1. Le proposte formulate dagli operatori economici, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 183 del codice dei contratti pubblici, in relazione agli interventi di ricostruzione o riparazione di edifici di cui al comma 2 del precedente art. 1 distrutti o danneggiati dagli eventi sismici sono presentate direttamente agli enti proprietari dei detti edifici, che provvedono alla valutazione di fattibilita' entro un mese dalla presentazione della proposta. In caso di valutazione favorevole, i predetti enti ne informano gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti. 2. Nel piano economico-finanziario, che correda le proposte presentate ai sensi del comma 1, e' in ogni caso contenuta la separata indicazione degli importi che dovranno essere coperti dal contributo erogato dal commissario straordinario ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge. Tale indicazione rispetta in ogni caso i limiti quantitativi di cui all'art. 180, comma 6, quinto periodo, del codice dei contratti pubblici.