Art. 2 
 
 
                 Proposte degli operatori economici 
 
  1. Le proposte formulate dagli operatori economici,  ai  sensi  dei
commi 15 e 16 dell'art. 183 del codice  dei  contratti  pubblici,  in
relazione agli interventi di ricostruzione o riparazione  di  edifici
di cui al comma 2 del precedente art. 1 distrutti o danneggiati dagli
eventi sismici sono presentate direttamente agli enti proprietari dei
detti edifici, che provvedono alla valutazione di fattibilita'  entro
un mese dalla presentazione della proposta. In  caso  di  valutazione
favorevole, i predetti enti ne informano gli Uffici speciali  per  la
ricostruzione territorialmente competenti. 
  2.  Nel  piano  economico-finanziario,  che  correda  le   proposte
presentate ai sensi del  comma  1,  e'  in  ogni  caso  contenuta  la
separata indicazione degli importi che dovranno  essere  coperti  dal
contributo erogato dal commissario straordinario ai  sensi  dell'art.
14 del decreto-legge. Tale indicazione rispetta in ogni caso i limiti
quantitativi di cui all'art. 180, comma 6, quinto periodo, del codice
dei contratti pubblici.