Art. 3 Verifica di congruita' e determinazione del contributo 1. All'esito della valutazione di fattibilita' e degli adempimenti successivi, e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori, il progetto di fattibilita' o il progetto definitivo da porre a base di gara e' trasmesso al commissario straordinario per l'approvazione e la quantificazione del contributo a carico della struttura commissariale. 2. Sui progetti pervenuti ai sensi del comma 1, il commissario straordinario provvede a norma dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 14 del decreto-legge, determinando il contributo di propria competenza e provvedendo alla relativa concessione. Ai fini della valutazione di congruita' del contributo, si tiene conto del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'operazione quale risultante dal piano e dalla documentazione allegata al progetto. 3. Alle procedure di affidamento dei contratti provvedono le centrali di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge, secondo le modalita' e le regole di cui all'art. 181 del codice dei contratti pubblici. Nel bando di gara, la centrale di committenza stabilisce modalita' e tempi di pagamento che siano in ogni caso idonei ad assicurare che la successiva verifica di congruita' sul progetto esecutivo di cui al comma 4 avvenga prima che il contributo sia stato integralmente erogato. 4. Il progetto esecutivo predisposto dall'aggiudicatario e' immediatamente trasmesso al commissario straordinario a cura della centrale di committenza, per la verifica del permanere della congruita' del contributo determinato ai sensi del precedente comma 2. In caso di rideterminazione del contributo, il commissario straordinario adotta un nuovo decreto ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge, in sostituzione di quello gia' emesso, dandone comunicazione all'ente aggiudicatore per l'eventuale rimodulazione delle erogazioni.