Art. 3 
 
 
       Verifica di congruita' e determinazione del contributo 
 
  1. All'esito della valutazione di fattibilita' e degli  adempimenti
successivi,  e  comunque  prima   dell'avvio   della   procedura   di
affidamento dei lavori, il progetto di  fattibilita'  o  il  progetto
definitivo da porre a  base  di  gara  e'  trasmesso  al  commissario
straordinario per l'approvazione e la quantificazione del  contributo
a carico della struttura commissariale. 
  2. Sui progetti pervenuti ai sensi  del  comma  1,  il  commissario
straordinario provvede a norma dei commi 5, 6 e 7  dell'art.  14  del
decreto-legge, determinando il contributo  di  propria  competenza  e
provvedendo alla relativa concessione. Ai fini della  valutazione  di
congruita' del contributo, si tiene conto del complessivo  equilibrio
economico-finanziario dell'operazione quale risultante  dal  piano  e
dalla documentazione allegata al progetto. 
  3. Alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  provvedono  le
centrali di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge, secondo
le modalita' e le regole di cui all'art. 181 del codice dei contratti
pubblici. Nel bando di gara, la centrale  di  committenza  stabilisce
modalita' e tempi di pagamento che  siano  in  ogni  caso  idonei  ad
assicurare che la successiva  verifica  di  congruita'  sul  progetto
esecutivo di cui al comma 4 avvenga prima che il contributo sia stato
integralmente erogato. 
  4.  Il  progetto  esecutivo  predisposto   dall'aggiudicatario   e'
immediatamente trasmesso al commissario straordinario  a  cura  della
centrale  di  committenza,  per  la  verifica  del  permanere   della
congruita' del contributo determinato ai sensi del  precedente  comma
2.  In  caso  di  rideterminazione  del  contributo,  il  commissario
straordinario adotta un nuovo decreto ai sensi dell'art. 14, comma 6,
del decreto-legge, in sostituzione di  quello  gia'  emesso,  dandone
comunicazione all'ente aggiudicatore  per  l'eventuale  rimodulazione
delle erogazioni.