Art. 4 
 
 
    Vigilanza e controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione 
 
  1. Alla procedure e ai contratti di cui alla presente ordinanza  si
applicano i controlli di cui all'art. 32  del  decreto-legge.  A  tal
fine, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza si provvede alle eventuali integrazioni e  modifiche  degli
accordi stipulati ai sensi del comma 2 del predetto art. 14.