Art. 4 Vigilanza e controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione 1. Alla procedure e ai contratti di cui alla presente ordinanza si applicano i controlli di cui all'art. 32 del decreto-legge. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza si provvede alle eventuali integrazioni e modifiche degli accordi stipulati ai sensi del comma 2 del predetto art. 14.