Art. 2 Attivita' di progettazione 1. In ragione della necessita' di procedere al piu' celere avvio degli interventi approvati dal Comitato dei garanti, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione e all'approvazione dei progetti, anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. A tal fine il commissario straordinario con proprio decreto, sentita la Cabina di coordinamento, puo' disporre il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle Regione - vice-commissari, di un'anticipazione fino al 20% delle somme assegnate a ciascun vice-commissario. 2. Agli oneri derivanti dall'attivita' di progettazione degli interventi gia' definitivamente approvati dal Comitato dei garanti per l'importo complessivo di euro 26.072.500,00, indicati in premessa, si fa fronte con le risorse di cui al citato decreto del Commissario straordinario n. 5 in data 12 ottobre 2017, con cui e' stato disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice-commissari, di un'anticipazione pari al 20% delle somme assegnate a ciascuna regione.