Art. 2 
 
 
                     Attivita' di progettazione 
 
  1. In ragione della necessita' di procedere al  piu'  celere  avvio
degli  interventi  approvati  dal  Comitato  dei  garanti,  gli  enti
proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche
ed Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione,
provvedono all'elaborazione e all'approvazione  dei  progetti,  anche
mediante il conferimento di appositi incarichi: 
    a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 2, comma 2-bis, del  decreto  legge  n.  189  del  2016  ed
assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari
avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella
selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di
concorrenza; 
    b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  secondo  le  modalita'  e  le
procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  A tal  fine  il  commissario  straordinario  con  proprio  decreto,
sentita la Cabina di coordinamento, puo'  disporre  il  trasferimento
dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge  n.  189  del
2016, in favore delle contabilita' speciali intestate  ai  presidenti
delle Regione - vice-commissari,  di  un'anticipazione  fino  al  20%
delle somme assegnate a ciascun vice-commissario. 
  2. Agli  oneri  derivanti  dall'attivita'  di  progettazione  degli
interventi gia' definitivamente approvati dal  Comitato  dei  garanti
per  l'importo  complessivo  di  euro  26.072.500,00,   indicati   in
premessa, si fa fronte con le risorse di cui al  citato  decreto  del
Commissario straordinario n. 5 in data 12 ottobre 2017,  con  cui  e'
stato disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3,
del decreto legge n. 189  del  2016,  in  favore  delle  contabilita'
speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice-commissari,  di
un'anticipazione  pari  al  20%  delle  somme  assegnate  a  ciascuna
regione.