Art. 3 Approvazione ed esecuzione dei progetti 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, trasmettono al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione, i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle unioni di comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene, altresi', trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo anche un parere sulla sua congruita' economica. 2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruita' economica del progetto esecutivo e della sua conformita' alle coperture di spesa approvate dal Comitato dei garanti, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, nel temine di trenta giorni dalla ricezione del progetto da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, approva definitivamente il progetto stesso e adotta, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 il decreto di concessione del contributo che, in ogni caso, non puo' superare l'importo determinato dal Comitato dei garanti per ogni singolo intervento. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, si provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata dal presidente di regione - vice-commissario, di una somma pari al 30% del contributo riconosciuto, al netto delle somme gia' corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario relativa all'avvenuta stipulazione del contratto d'appalto, si provvede al trasferimento di un ulteriore 30% del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma. L'importo residuo viene corrisposto entro sette giorni dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo. 3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalita' e nei termini previsti dalla convenzione di cui al sopra menzionato art. 18. 4. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza siano destinate al cofinanziamento di progetti esecutivi gia' approvati, il Commissario straordinario, su motivata richiesta del Presidente di Regione - vicecommissario, trasferisce alla relativa contabilita' speciale le somme necessarie ad assicurare il completo finanziamento dell'opera. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 o, in caso di edifici scolastici, l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017. 5. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza siano destinate al finanziamento di progetti di riparazione e restauro di beni culturali mobili, il commissario straordinario, entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo di cui al comma 1, provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata dal presidente di regione - vicecommissario, di una somma pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme gia' corrisposte ai sensi del precedente art. 2. L'importo residuo viene corrisposto entro sette giorni dalla comunicazione del presidente della regione - vicecommissario dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo finale. Si applicano nella fattispecie le disposizioni di cui Capo III (Appalti nel settore dei beni culturali) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e segnatamente l'art. 147, comma 3, del medesimo decreto.