Art. 3 
 
 
               Approvazione ed esecuzione dei progetti 
 
  1. Entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
ordinanza, i soggetti di cui all'art.  2,  comma  1,  trasmettono  al
Commissario straordinario del Governo, per la  loro  approvazione,  i
progetti esecutivi relativi agli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza. Qualora il progetto sia  elaborato  dalle  regioni,  dalle
province, dalle unioni di comuni, dalle Unioni montane o  dai  Comuni
proprietari degli immobili,  lo  stesso  viene,  altresi',  trasmesso
all'Ufficio   speciale   per   la   ricostruzione,   territorialmente
competente,  il  quale  provvede,  entro  trenta  giorni  dalla   sua
presentazione, a verificare la completezza dello  stesso,  esprimendo
anche un parere sulla sua congruita' economica. 
  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della
congruita' economica del progetto esecutivo e della  sua  conformita'
alle coperture di spesa approvate dal Comitato dei garanti, acquisito
il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del  decreto
legge n. 189 del 2016, nel temine di trenta  giorni  dalla  ricezione
del progetto da parte dell'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,
approva  definitivamente  il  progetto  stesso  e  adotta,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016  il  decreto
di concessione del contributo che, in ogni caso,  non  puo'  superare
l'importo determinato dal  Comitato  dei  garanti  per  ogni  singolo
intervento. 
  Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al  comma
precedente, si provvede al trasferimento in favore della contabilita'
speciale, intestata dal presidente di regione - vice-commissario,  di
una somma pari al 30% del contributo  riconosciuto,  al  netto  delle
somme gia' corrisposte ai sensi del precedente art.  2.  Entro  sette
giorni dal  ricevimento  dalla  comunicazione  del  presidente  della
regione - vice-commissario  relativa  all'avvenuta  stipulazione  del
contratto d'appalto, si provvede al trasferimento di un ulteriore 30%
del contributo riconosciuto con il  provvedimento  di  cui  al  primo
periodo del presente comma. L'importo residuo viene corrisposto entro
sette giorni  dalla  comunicazione  del  presidente  della  regione -
vice-commissario dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo. 
  3. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi
alla centrale unica di committenza di cui  all'art.  18  del  decreto
legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara
per  la  selezione  degli  operatori  economici  che  realizzano  gli
interventi  secondo  le  modalita'  e  nei  termini  previsti   dalla
convenzione di cui al sopra menzionato art. 18. 
  4. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza  siano
destinate al cofinanziamento di progetti esecutivi gia' approvati, il
Commissario straordinario, su motivata richiesta  del  Presidente  di
Regione - vicecommissario,  trasferisce  alla  relativa  contabilita'
speciale le somme necessarie ad assicurare il completo  finanziamento
dell'opera.  In  tal  caso  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre  2017  o,  in  caso  di  edifici
scolastici, l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017. 
  5. Nel caso in cui le risorse di cui alla presente ordinanza  siano
destinate al finanziamento di progetti di riparazione e  restauro  di
beni culturali mobili,  il  commissario  straordinario,  entro  sette
giorni dall'adozione del provvedimento di concessione del  contributo
di cui  al  comma  1,  provvede  al  trasferimento  in  favore  della
contabilita'  speciale,  intestata  dal  presidente  di   regione   -
vicecommissario,  di  una  somma   pari   al   50%   del   contributo
riconosciuto, al netto delle somme  gia'  corrisposte  ai  sensi  del
precedente art. 2. L'importo residuo viene  corrisposto  entro  sette
giorni  dalla  comunicazione   del   presidente   della   regione   -
vicecommissario dell'avvenuta emissione del certificato  di  collaudo
finale. Si applicano nella fattispecie le disposizioni  di  cui  Capo
III (Appalti nel settore dei beni culturali) del decreto  legislativo
n. 50 del 2016 e segnatamente  l'art.  147,  comma  3,  del  medesimo
decreto.