Art. 4 Interventi essenziali 1. Gli interventi indicati in premessa, gia' definitivamente approvati dal Comitato dei garanti per l'importo complessivo di euro 26.072.500,00, sono dichiarati essenziali, in considerazione della natura delle opere e delle fonti di finanziamento, nonche' del tempo trascorso dalla loro approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 3-bis.1 del decreto legge n. 189 del 2016.