Art. 4 
 
 
                        Interventi essenziali 
 
  1.  Gli  interventi  indicati  in  premessa,  gia'  definitivamente
approvati dal Comitato dei garanti per l'importo complessivo di  euro
26.072.500,00, sono dichiarati essenziali,  in  considerazione  della
natura delle opere e delle fonti di finanziamento, nonche' del  tempo
trascorso dalla loro approvazione, ai sensi e per gli effetti di  cui
all'art. 14, comma 3-bis.1 del decreto legge n. 189 del 2016.