Art. 2 
 
 
      Individuazione delle attivita' immobilizzate e circolanti 
 
  1. Si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del  comma
3-bis dell'art. 85 del TUIR, le attivita' finanziarie che  rispettano
la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e
b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che  sono  rilevate  come  tali  in
bilancio. 
  2. Per i soggetti che non rappresentano come tali  in  bilancio  le
attivita' finanziarie che rispettano la definizione di possedute  per
negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice  A  dell'IFRS
9,  la  classificazione  delle  stesse  come  attivita'   finanziarie
detenute per la negoziazione di cui al comma 3-bis dell'art.  85  del
TUIR assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei
documenti contabili e risulti da atto di  data  certa  contestuale  o
anteriore alla data di approvazione del bilancio.