Art. 2 Individuazione delle attivita' immobilizzate e circolanti 1. Si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR, le attivita' finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio. 2. Per i soggetti che non rappresentano come tali in bilancio le attivita' finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9, la classificazione delle stesse come attivita' finanziarie detenute per la negoziazione di cui al comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.