Art. 3 
 
 
            Riclassificazione delle attivita' finanziarie 
 
  1. Alla riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle
altre  categorie  previste  dall'IFRS  9,  operata  a  seguito  della
modifica del proprio  modello  di  business  per  la  gestione  delle
attivita' finanziarie e che  comporta  il  passaggio  ad  un  diverso
regime fiscale dello strumento stesso, si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 4 del decreto 8 giugno 2011. 
  2.  Alla  diversa  classificazione  di  uno  strumento  finanziario
effettuata in sede di prima adozione dell'IFRS  9,  che  comporta  il
passaggio ad un diverso regime fiscale  dello  strumento  stesso,  si
applicano le disposizioni di cui all'art.  4  del  decreto  8  giugno
2011. 
  3. Ai fini del presente articolo si considera riclassificazione  di
uno strumento finanziario  in  una  delle  altre  categorie  previste
dall'IFRS 9 anche il cambio di classificazione  di  cui  all'art.  2,
comma 2. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  anche  nella
determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.