Art. 3 Riclassificazione delle attivita' finanziarie 1. Alla riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del proprio modello di business per la gestione delle attivita' finanziarie e che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 8 giugno 2011. 2. Alla diversa classificazione di uno strumento finanziario effettuata in sede di prima adozione dell'IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 8 giugno 2011. 3. Ai fini del presente articolo si considera riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9 anche il cambio di classificazione di cui all'art. 2, comma 2. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.