Art. 5 
 
 
       Strumenti finanziari composti che includono un derivato 
 
  1.  In  sede  di  prima  adozione  dell'IFRS  9,  nell'ipotesi   di
accorpamento di uno strumento finanziario composto i  cui  componenti
del contratto primario non derivato e del derivato incorporato  hanno
assunto autonoma rilevanza fiscale nei periodi di imposta precedenti,
assume rilievo  fiscale  il  valore  di  iscrizione  dello  strumento
finanziario  accorpato  quale  risultante  dal  bilancio  d'esercizio
approvato successivamente alla data di prima adozione dell'IFRS 9. 
  2. La differenza tra il valore  di  cui  al  comma  1  e  la  somma
algebrica  dei   valori   fiscalmente   riconosciuti,   anteriormente
all'adozione dell'IFRS 9, al contratto primario  non  derivato  e  al
derivato incorporato, rileva proporzionalmente secondo la  disciplina
fiscale   applicabile   ai   singoli   strumenti   finanziari   prima
dell'accorpamento.