Art. 5 Strumenti finanziari composti che includono un derivato 1. In sede di prima adozione dell'IFRS 9, nell'ipotesi di accorpamento di uno strumento finanziario composto i cui componenti del contratto primario non derivato e del derivato incorporato hanno assunto autonoma rilevanza fiscale nei periodi di imposta precedenti, assume rilievo fiscale il valore di iscrizione dello strumento finanziario accorpato quale risultante dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di prima adozione dell'IFRS 9. 2. La differenza tra il valore di cui al comma 1 e la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti, anteriormente all'adozione dell'IFRS 9, al contratto primario non derivato e al derivato incorporato, rileva proporzionalmente secondo la disciplina fiscale applicabile ai singoli strumenti finanziari prima dell'accorpamento.