Art. 7 
 
Riduzione di valore  rilevata  in  bilancio  in  contropartita  della
  rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese. 
  1. Alla riduzione di valore iscritta in bilancio  in  contropartita
della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su
crediti  di  cui  al  paragrafo  5.5  dell'IFRS  9  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del TUIR. 
  2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto IRAP, alla
riduzione di valore di cui al comma 1 relativa ai  crediti  verso  la
clientela si applicano, rispettivamente, le lettere c-bis) del  comma
1 dell'art. 6 e b-bis) del comma 1 dell'art. 7 del decreto IRAP. 
  3. Fermo  restando  quanto  previsto  nell'art.  3,  ai  componenti
reddituali derivanti  esclusivamente  dall'adozione  del  modello  di
rilevazione del fondo a  copertura  perdite  per  perdite  attese  su
crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio  in
sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, non si applica il  regime
transitorio di cui al decreto legge n. 185 del 2008.