Art. 7 Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese. 1. Alla riduzione di valore iscritta in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del TUIR. 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto IRAP, alla riduzione di valore di cui al comma 1 relativa ai crediti verso la clientela si applicano, rispettivamente, le lettere c-bis) del comma 1 dell'art. 6 e b-bis) del comma 1 dell'art. 7 del decreto IRAP. 3. Fermo restando quanto previsto nell'art. 3, ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, non si applica il regime transitorio di cui al decreto legge n. 185 del 2008.