Art. 3 Vendita con reso 1. L'importo corrispondente alla passivita' per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'Appendice B dell'IFRS 15 si considera accantonamento non ammesso in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del TUIR; conseguentemente, l'importo corrispondente all'attivita' per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passivita' per rimborsi futuri e' ammesso in deduzione. 2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'art. 109 del TUIR.