Art. 3 
 
 
                          Vendita con reso 
 
  1. L'importo corrispondente alla  passivita'  per  rimborsi  futuri
rilevata  in  base  alla  corretta  applicazione  del  paragrafo  B21
dell'Appendice B dell'IFRS 15 si considera accantonamento non ammesso
in  deduzione  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  107   del   TUIR;
conseguentemente,  l'importo  corrispondente  all'attivita'  per   il
diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto  dell'estinzione
della passivita' per rimborsi futuri e' ammesso in deduzione. 
  2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso,  integrati  i
requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma
4 dell'art. 109 del TUIR.