IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 11 dell'art. 13-bis del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, con  il  quale
si demanda a uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze l'adozione delle disposizioni di revisione delle disposizioni
emanate in attuazione  del  comma  60  dell'art.  1  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche'
del comma 7-quater dell'art. 4 del decreto  legislativo  28  febbraio
2005, n. 38; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)  n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2007,
n.   244,   recanti   disposizioni   per   la   razionalizzazione   e
semplificazione  del  processo  di  determinazione  del  reddito  dei
soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il  comma  60
che demanda  l'emanazione  delle  disposizioni  di  attuazione  e  di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58  e  59  ad  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
aprile  2009,  n.  48,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  e  di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58  e  59  dell'art.  1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in  materia  di  determinazione
del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi  contabili
internazionali»; 
  Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29  dicembre
2010,  n.  225,  che  demanda  l'emanazione  delle  disposizioni   di
coordinamento previste  dall'art.  4,  comma  7-quater,  del  decreto
legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  per  i  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati  con  regolamento
UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il
31 dicembre 2010 ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  8
giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento  tra  i  principi
contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,  adottati  con
regolamento UE entrato in vigore  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e  le  regole  di  determinazione
della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP,  previste  dall'art.  4,
comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
agosto 2017, recante  «Disposizioni  di  revisione  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  8  giugno   2011   e   di
coordinamento con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 1° aprile 2009, n. 48, emanate  ai  sensi  dell'art.  13-bis,
comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.»; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Revisione decreto ministeriale 8 giugno 2011 
 
  1. All'art. 5  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze dell'8 giugno 2011, dopo il comma 3, e' aggiunto il  seguente
comma: «3-bis. In deroga al comma 1, assumono rilevanza  fiscale,  in
relazione  alle  qualificazioni  e  classificazioni   effettuate   in
bilancio in base alla corretta applicazione dei  principi  contabili,
gli  strumenti  finanziari  derivati  incorporati   negli   strumenti
finanziari di cui alla lettera b)  del  comma  1,  a  condizione  che
nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti
i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del testo
unico».