Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di quelle di cui all'art. 2  del
decreto  interministeriale  del  30  giugno  2015,  ai   fini   delle
disposizioni di cui al presente decreto, si intende per: 
    a) «referenziazione»: il processo  istituzionale  e  tecnico  che
associa  le  qualificazioni  rilasciate   nell'ambito   del   Sistema
nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli
del QNQ. La referenziazione  delle  qualificazioni  italiane  al  QNQ
garantisce la referenziazione delle stesse al  Quadro  europeo  delle
qualifiche; 
    b) «Atlante  del  Lavoro  e  delle  Qualificazioni»:  dispositivo
classificatorio e informativo realizzato sulla  base  delle  sequenze
descrittive       della       Classificazione       dei       settori
economico-professionali, anche  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
legislativo n. 13 del 2013  e  dell'art.  3,  comma  5,  del  decreto
interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei  sistemi
informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto  legislativo  n.
150 del 2015; 
    c) «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata  da
un organismo internazionale legalmente costituito o da  un  organismo
nazionale che agisce a nome di un organismo  internazionale,  che  e'
utilizzata  in  piu'  di  un  Paese  e   include   i   risultati   di
apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme  stabilite  da
un organismo internazionale.