Art. 2 Definizioni 1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di quelle di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per: a) «referenziazione»: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del QNQ. La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro europeo delle qualifiche; b) «Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni»: dispositivo classificatorio e informativo realizzato sulla base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015; c) «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che e' utilizzata in piu' di un Paese e include i risultati di apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale.