Art. 4 Referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni 1. La referenziazione al QNQ, sulla base della comparazione fra le competenze previste per il rilascio di una qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3, e' obbligatoria per tutte le qualificazioni ai fini della validazione e certificazione nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le qualificazioni sono sottoposte al processo di referenziazione secondo la procedura di cui all'art. 5. 2. Si intendono gia' referenziate al corrispondente livello del QNQ tutte le qualificazioni associate al Quadro europeo delle qualifiche nell'ambito del primo processo di referenziazione di cui all'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012 recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013. 3. Ai fini dell'accessibilita', della trasparenza e della permeabilita' delle qualificazioni di cui al comma 1, i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono associati ai livelli del QNQ in quanto riferimenti unitari per il processo di correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni. 4. Le qualificazioni referenziate al QNQ e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni nell'apposita sezione «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali». 5. Le qualificazioni per le quali non e' applicabile l'associazione ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della classificazione delle professioni (CP ISTAT), referenziate al QNQ, sono categorizzate nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e formazione generale» e, al solo scopo di orientamento al lavoro o della prosecuzione dello studio o della formazione, sono associate, ove possibile, a uno o piu' settori economico professionali. 6. Fermo restando il valore di atto pubblico riservato esclusivamente alle attestazioni rilasciate dagli enti pubblici titolari nel rispetto degli standard minimi e dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal decreto legislativo 16 gennaio del 2013, n. 13, le qualificazioni internazionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), rilasciate da organismi differenti dagli enti pubblici titolari, in logica di complementarita' con l'offerta pubblica di apprendimento permanente, possono essere referenziate al QNQ, secondo la procedura di cui all'art. 5 e inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, in una sezione distinta denominata «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale».