Art. 4 
 
 
Referenziazione  delle  qualificazioni  al  Quadro  nazionale   delle
                           qualificazioni 
 
  1. La referenziazione al QNQ, sulla base della comparazione fra  le
competenze previste per  il  rilascio  di  una  qualificazione  e  le
dimensioni e i descrittori di cui all'art.  3,  e'  obbligatoria  per
tutte le qualificazioni ai fini della  validazione  e  certificazione
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Le qualificazioni sono  sottoposte  al  processo  di  referenziazione
secondo la procedura di cui all'art. 5. 
  2. Si intendono gia' referenziate al corrispondente livello del QNQ
tutte le qualificazioni associate al Quadro europeo delle  qualifiche
nell'ambito del primo processo di referenziazione di cui  all'Accordo
Stato-regioni   del   20   dicembre   2012   recepito   con   decreto
interministeriale del 13 febbraio 2013. 
  3.  Ai  fini  dell'accessibilita',  della   trasparenza   e   della
permeabilita' delle qualificazioni di cui al comma 1,  i  descrittori
dell'Atlante del lavoro e  delle  qualificazioni  sono  associati  ai
livelli del QNQ in quanto riferimenti  unitari  per  il  processo  di
correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni. 
  4.  Le  qualificazioni  referenziate  al  QNQ  e  rispondenti  agli
standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16  gennaio
2013,  n.  13,  sono  inserite  nell'Atlante  del  lavoro   e   delle
qualificazioni nell'apposita sezione «Repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali». 
  5. Le qualificazioni per le quali non e' applicabile l'associazione
ai  codici  statistici  di  riferimento  delle  attivita'  economiche
(ATECO)  e  della  classificazione  delle  professioni  (CP   ISTAT),
referenziate al QNQ, sono categorizzate nel Repertorio nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   delle   qualificazioni
professionali  con  la  dicitura  «Qualificazioni  di  istruzione   e
formazione generale» e, al solo scopo di  orientamento  al  lavoro  o
della prosecuzione dello studio o della formazione,  sono  associate,
ove possibile, a uno o piu' settori economico professionali. 
  6.  Fermo  restando  il   valore   di   atto   pubblico   riservato
esclusivamente  alle  attestazioni  rilasciate  dagli  enti  pubblici
titolari nel rispetto degli standard minimi e dei livelli  essenziali
delle prestazioni definiti dal decreto  legislativo  16  gennaio  del
2013, n. 13, le qualificazioni  internazionali  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera c), rilasciate da organismi  differenti  dagli  enti
pubblici  titolari,  in  logica  di  complementarita'  con  l'offerta
pubblica di apprendimento permanente, possono essere referenziate  al
QNQ, secondo la procedura di cui all'art. 5 e  inserite  nell'Atlante
del lavoro e delle qualificazioni, in una sezione distinta denominata
«Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni
non ricomprese nel Repertorio nazionale».