Art. 5 Procedura di referenziazione 1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono gestite dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL, avvalendosi dell'INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di referenziazione. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo tutto il processo di cui al successivo comma 2, dell'ente pubblico titolare o dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6 che presenta istanza di referenziazione. 2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ si articola in quattro fasi: a) fase di avvio: l'ente pubblico titolare o un organismo di cui all'art. 4, comma 6, presenta istanza al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualificazione, ivi compresa una proposta di referenziazione della qualificazione al livello EQF; b) fase istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ; c) fase di valutazione indipendente: l'INAPP, formula una valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione e redige un parere obbligatorio non vincolante ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) fase di approvazione e pubblicazione: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, a conclusione delle fasi di istruttoria e valutazione, delibera la referenziazione al QNQ e il conseguente inserimento nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella sezione «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale elle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale» di cui all'art. 4 comma 6. 3. Ai fini del processo di referenziazione di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede altresi' a coordinare, coerentemente con le modalita' di cui al comma 2, le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e quelle, di cui all'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, di competenza del Gruppo Tecnico ivi previsto, integrato nella composizione con il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF stesso e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Politiche europee, in qualita' di autorita' di coordinamento nazionale presso la Commissione europea e centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007. 4. Al fine di assicurare accessibilita', trasparenza e tracciabilita' del procedimento di cui al comma 2, sull'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e' aperta una sezione per la presentazione delle istanze, il monitoraggio del processo e la verifica degli esiti. 5. Il processo di referenziazione, in tutte le sue fasi si realizza in coerenza con le previsioni di cui alla raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017 e in conformita' ai «Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni» di cui all'allegato 2. 6. Il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede ad adottare, a partire dai criteri minimi di cui al comma 5, sulla base di proposte tecniche predisposte dall'INAPP una «Guida operativa all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni», finalizzata a offrire a tutti i soggetti interessati elementi di supporto informativo, formativo e operativo per la definizione delle qualificazioni, in coerenza con le indicazioni di cui al presente decreto. 7. Per quanto non previsto dal presente decreto, per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo, si rinvia alle modalita' organizzative che il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, approva con regolamento interno. 8. ANPAL informa semestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'andamento delle attivita' relative al processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ.