Art. 3 Definizione degli interventi 1. Il Piano, nella sua articolazione triennale, prevede interventi ciascuno riconducibile ad una o piu' delle seguenti tipologie: a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilita' di stabili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche; b) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. 2. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione delle regioni, di cui all'art. 4 comma 3, perseguono le seguenti finalita': a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarita' pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati; b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia; c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di eta' compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo; d) riqualificare edifici scolastici di proprieta' pubblica, gia' esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprieta' pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo; e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali. 3. Ciascun intervento deve garantire l'incremento di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 2, comma 2. 4. L'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi individuati dal Piano si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. Le regioni assicurano un finanziamento pari almeno al venti per cento per l'anno 2018 e, a partire dall'anno 2019, pari al trenta per cento delle risorse assicurate dallo Stato.