Art. 3 
 
 
                    Definizione degli interventi 
 
  1. Il Piano, nella sua articolazione triennale, prevede  interventi
ciascuno riconducibile ad una o piu' delle seguenti tipologie: 
    a) interventi di nuove  costruzioni,  ristrutturazione  edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione  funzionale  ed
estetica, messa  in  sicurezza  meccanica  e  in  caso  di  incendio,
risparmio energetico e fruibilita' di  stabili  di  proprieta'  delle
amministrazioni pubbliche; 
    b) il finanziamento di spese di gestione,  in  quota  parte,  dei
servizi educativi per l'infanzia e  delle  scuole  dell'infanzia,  in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 
    c) interventi di formazione continua in  servizio  del  personale
educativo e docente,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Piano
nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della  legge  13
luglio 2015  n.  107,  recante  «Riforma  del  sistema  nazionale  di
istruzione e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni
legislative vigenti» e la  promozione  dei  coordinamenti  pedagogici
territoriali. 
  2. Gli interventi del Piano  definiti  dalla  programmazione  delle
regioni, di cui all'art. 4 comma 3, perseguono le seguenti finalita': 
    a) consolidare ed ampliare la  rete  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia a titolarita' pubblica e  privata  convenzionata,  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo, anche per  favorire  l'attuazione
dell'art. 9 del medesimo  decreto  legislativo,  ove  si  prevede  la
riduzione della soglia  massima  di  partecipazione  economica  delle
famiglie alle  spese  di  funzionamento  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia pubblici e privati; 
    b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di
norma aggregate alle  scuole  dell'infanzia  statali  o  paritarie  o
inserite nei Poli per l'infanzia, per superare  progressivamente  gli
anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia; 
    c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini
nella fascia di eta' compresa tra zero e sei anni, in particolare nei
territori in cui sono  carenti  scuole  dell'infanzia  statali,  come
previsto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo; 
    d) riqualificare edifici scolastici di proprieta' pubblica,  gia'
esistenti e sottoutilizzati, e promuovere  la  costruzione  di  nuovi
edifici  di  proprieta'  pubblica,  anche  per  costituire  poli  per
l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo; 
    e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente,
in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione  di
cui all'art. 1, comma 124, della legge  13  luglio  2015,  n.  107  e
promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali. 
  3. Ciascun intervento deve garantire  l'incremento  di  almeno  uno
degli indicatori di cui all'art. 2, comma 2. 
  4. L'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli
interventi individuati dal  Piano  si  realizza  esclusivamente  come
cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi  educativi
per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. Le regioni assicurano un
finanziamento pari almeno al venti per cento per  l'anno  2018  e,  a
partire dall'anno 2019,  pari  al  trenta  per  cento  delle  risorse
assicurate dallo Stato.