Art. 4 
 
 
                Procedura e termini del finanziamento 
 
  1. Il Ministro, entro il  mese  di  febbraio  di  ciascun  anno  di
vigenza del Piano, sentita la Cabina di  regia  di  cui  all'art.  5,
definisce le linee strategiche  d'intervento  e  promuove  un'intesa,
avente ad oggetto il  riparto  del  Fondo,  in  considerazione  della
compartecipazione al finanziamento del  Sistema  integrato  da  parte
dello Stato e delle regioni. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro
il mese di marzo di ciascun anno di vigenza  del  Piano,  sulla  base
delle finalita' di cui all'art. 3 comma 2, definiscono  le  tipologie
prioritarie di intervento, le relative  caratteristiche,  nonche'  le
modalita' di presentazione delle istanze  da  parte  dei  comuni,  in
forma singola o associata. 
  3. I comuni, in forma singola o associata, entro il mese di  aprile
di ciascun anno  di  vigenza  del  Piano,  inviano  alle  regioni  le
richieste  relative  all'attuazione  del  Piano,  sulla  base   delle
tipologie prioritarie di intervento definite dalle regioni. 
  4. Le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  agli
obiettivi di cui  al  comma  3  con  risorse  a  carico  del  proprio
bilancio. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro
il mese di giugno di ciascun anno di vigenza del  Piano,  definiscono
la programmazione territoriale, nei limiti delle somme del riparto di
cui al comma 1, sentite le associazioni  regionali  dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI)  e  ne  danno  comunicazione  al
Ministero ai fini della ripartizione delle risorse. 
  6. La programmazione  regionale  e'  costituita  da  un  elenco  di
interventi, per ciascuno dei quali sono indicati: 
    a. il comune, in forma singola o associata, interessato; 
    b. l'importo del finanziamento, diviso tra quota  statale,  quota
regionale e quota comunale ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo; 
    c. la tipologia, di cui all'art. 3, comma 1; 
    d. la finalita' perseguita, di cui all'art. 3, comma 2; 
    e. la variazione attesa degli indicatori di risultato  riferibili
alle linee strategiche di cui al comma 1. 
  7. Il Ministero, entro il 31luglio di ciascun anno di  vigenza  del
Piano, provvede ad erogare direttamente ai comuni, in forma singola o
associata, le risorse, in relazione alla programmazione regionale.