Art. 4
Procedura e termini del finanziamento
1. Il Ministro, entro il mese di febbraio di ciascun anno di
vigenza del Piano, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 5,
definisce le linee strategiche d'intervento e promuove un'intesa,
avente ad oggetto il riparto del Fondo, in considerazione della
compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato da parte
dello Stato e delle regioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del Piano, sulla base
delle finalita' di cui all'art. 3 comma 2, definiscono le tipologie
prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonche' le
modalita' di presentazione delle istanze da parte dei comuni, in
forma singola o associata.
3. I comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile
di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle regioni le
richieste relative all'attuazione del Piano, sulla base delle
tipologie prioritarie di intervento definite dalle regioni.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
obiettivi di cui al comma 3 con risorse a carico del proprio
bilancio.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Piano, definiscono
la programmazione territoriale, nei limiti delle somme del riparto di
cui al comma 1, sentite le associazioni regionali dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne danno comunicazione al
Ministero ai fini della ripartizione delle risorse.
6. La programmazione regionale e' costituita da un elenco di
interventi, per ciascuno dei quali sono indicati:
a. il comune, in forma singola o associata, interessato;
b. l'importo del finanziamento, diviso tra quota statale, quota
regionale e quota comunale ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo;
c. la tipologia, di cui all'art. 3, comma 1;
d. la finalita' perseguita, di cui all'art. 3, comma 2;
e. la variazione attesa degli indicatori di risultato riferibili
alle linee strategiche di cui al comma 1.
7. Il Ministero, entro il 31luglio di ciascun anno di vigenza del
Piano, provvede ad erogare direttamente ai comuni, in forma singola o
associata, le risorse, in relazione alla programmazione regionale.