Art. 5
Monitoraggio e Cabina di regia
1. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 11 del
decreto legislativo, entro il 30 novembre di ciascun anno di vigenza
del Piano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previa acquisizione dei dati forniti dai comuni, in forma singola o
associata, trasmettono al Ministero una relazione dettagliata, avente
ad oggetto il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 3, comma
1, con riferimento alle risorse impiegate, alla loro gestione ed al
raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 3, comma 2.
2. Gli esiti del monitoraggio sono posti a base della
determinazione del riparto delle risorse del successivo anno di
vigenza del Piano.
3. E' costituita presso il Ministero una Cabina di regia con
funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e
dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia e'
costituita con decreto del Ministro, e' presieduta da un
rappresentante del Ministero ed e' composta da quattro rappresentanti
designati dal medesimo Ministero e quattro rappresentanti designati
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di monitorare l'attuazione annuale del Piano di azione
nazionale, la Cabina di regia ha il compito di proporre al Ministro
le linee strategiche e di valutare il concorso degli interventi
inseriti nelle programmazioni regionali al raggiungimento degli
obiettivi strategici, di cui all'art. 4 del decreto legislativo.
5. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi,
indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate,
ne' rimborsi spese.