Art. 5 
 
 
                   Monitoraggio e Cabina di regia 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del disposto  di  cui  all'art.  11  del
decreto legislativo, entro il 30 novembre di ciascun anno di  vigenza
del Piano, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
previa acquisizione dei dati forniti dai comuni, in forma  singola  o
associata, trasmettono al Ministero una relazione dettagliata, avente
ad oggetto il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 3,  comma
1, con riferimento alle risorse impiegate, alla loro gestione  ed  al
raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 3, comma 2. 
  2.  Gli  esiti  del  monitoraggio   sono   posti   a   base   della
determinazione del riparto  delle  risorse  del  successivo  anno  di
vigenza del Piano. 
  3. E' costituita presso  il  Ministero  una  Cabina  di  regia  con
funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e
dell'efficacia degli interventi del Piano.  La  Cabina  di  regia  e'
costituita  con  decreto  del   Ministro,   e'   presieduta   da   un
rappresentante del Ministero ed e' composta da quattro rappresentanti
designati dal medesimo Ministero e quattro  rappresentanti  designati
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Al fine di monitorare l'attuazione annuale del Piano  di  azione
nazionale, la Cabina di regia ha il compito di proporre  al  Ministro
le linee strategiche e  di  valutare  il  concorso  degli  interventi
inseriti  nelle  programmazioni  regionali  al  raggiungimento  degli
obiettivi strategici, di cui all'art. 4 del decreto legislativo. 
  5. Ai componenti della  Cabina  di  regia  non  spettano  compensi,
indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate,
ne' rimborsi spese.