IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 22, comma 5, con il quale e' stabilito che l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modificazioni recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE; Vista la comunicazione della Commissione europea 2007/C 272/05 «Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione e i successivi aggiornamenti dei tassi di interesse in vigore da applicare per il recupero degli aiuti di Stato illegali; Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che impone alle imprese costituite in forma societaria e ai professionisti, iscritti in albi ed elenchi istituiti, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata; Vista la comunicazione della Commissione europea 2009/C 85/01 relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali; Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha esteso alle imprese individuali non soggette a procedura concorsuale l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata; Visto l'art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee e, in particolare, il comma 2, come sostituito dall'art. 35 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il quale prevede che nel caso di una decisione di recupero di aiuti di Stato, adottata dalla Commissione europea, che coinvolga piu' amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalita' di attuazione della decisione di recupero, e che i suoi provvedimenti costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati; Visto l'art. 50 e, in particolare, il paragrafo 4, del regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 relativo alla definizione dei costi ammissibili dei danni subiti come conseguenza diretta della calamita' naturale; Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione e, in particolare, l'art. 16, concernente il recupero degli aiuti; Vista la decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, notificata all'Italia in data 17 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura); Visto, in particolare, l'art. 4 della decisione della Commissione C(2015) 5549 final, a seguito del quale l'Italia e' tenuta a recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto dall'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni e di tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti dalla legge succitata, nonche' gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito degli altri regimi di aiuto di cui all'art. 1 della suddetta decisione da tutti i beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamita' naturale al momento dell'evento; Visto, altresi', l'art. 5 della decisione della Commissione C(2015) 5549 final che ha ingiunto alle Autorita' italiane il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa decisione; Visto, il punto (156) della decisione della Commissione C(2015) 5549 final, secondo cui alla luce delle circostanze eccezionali di cui ai punti dal (147) al (152) della stessa decisione, per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamita' naturali oltre dieci anni prima della data della presente decisione, non e' opportuno disporre un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamita' naturale al momento dell'evento; Considerato che le misure e i regimi oggetto della decisione della Commissione C(2015) 5549 final sono di natura fiscale e contributiva ed afferiscono alle competenze di piu' amministrazioni; Considerata, pertanto, la necessita' di nominare un Commissario straordinario ai sensi del sopra citato art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Vista la nota del 12 ottobre 2017, con la quale la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paola De Micheli, in relazione alla delega a esercitare le funzioni in materia di politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della citta' de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio, comunica tre possibili nominativi in ordine all'individuazione della persona a cui conferire l'incarico di Commissario straordinario ai fini dell'esecuzione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final; Ritenuto, al riguardo, che la dott.ssa Margherita Maria Calabro', direttore regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle entrate, sia la figura piu' idonea a ricoprire il suddetto incarico di Commissario straordinario, essendo la medesima in possesso dei requisiti di attitudine e capacita' professionale evidenziati nel curriculum vitae; Vista la nota DPE8936 del 12 luglio 2016 con la quale e' stato comunicato alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza Italiana presso l'Unione europea che i controlli effettuati dalle Amministrazioni competenti - Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL - hanno consentito di verificare che non sono stati erogati benefici a soggetti che non avevano sedi operative nelle aree colpite da calamita' naturali al momento dell'evento con riferimento alle misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura); Vista la nota COMP/H4/SD/as-D*2016/071717 del 19 luglio 2016 con cui la Commissione europea ha comunicato di aver preso nota del fatto che nessun beneficiario delle misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) aveva la propria sede operativa al di fuori dell'area colpita dalle calamita' naturali considerate nella decisione della Commissione C(2015) 5549 final; Considerato che, pertanto, non si dovra' procedere al recupero nei confronti dei beneficiari della misura SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura), in quanto si tratta di calamita' verificatesi oltre dieci anni prima della data della decisione e dei beneficiari degli aiuti illegali di cui all'art. 4, paragrafo 2, della Decisione della Commissione C(2015) 5549 final, in quanto non sussistono beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamita' naturale; Considerato, pertanto, che occorre provvedere al recupero degli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuti introdotto dall'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni e a tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti; Considerata, altresi', la necessita' di definire le modalita' di attuazione della decisione di recupero; Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Commissario straordinario per l'adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015; Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, on. Sandro Gozi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Nomina del Commissario straordinario 1. Alla dott.ssa Margherita Maria Calabro', direttore regionale Abruzzo dell'Agenzia delle entrate, e' attribuito l'incarico di Commissario Straordinario per l'adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 limitatamente alla misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo, concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura. 2. Il Commissario straordinario rimane in carica fino alla comunicazione da parte della Commissione europea della completa e corretta esecuzione della decisione di cui al comma 1, in esito al compimento, da parte dello stesso Commissario straordinario, dell'ultimo atto, anche relativo alle attivita' connesse ad un'eventuale fase contenziosa, utile a garantire la conclusione della procedura di recupero degli aiuti illegali.