Art. 3 Procedura per l'attuazione della decisione di recupero relativa alla misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN). 1. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario chiede l'invio dei dati e delle informazioni concernenti gli aiuti di Stato oggetto della procedura di recupero e, in particolare, le informazioni e i dati relativi ai singoli beneficiari con indicazione, per ciascuno di essi, dell'ammontare complessivo e del prospetto di dettaglio delle singole agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative concesse, alle amministrazioni o agli enti che ne sono in possesso, in particolare al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' all'INPS, INAIL, all'Agenzia delle Entrate, alla Regione Abruzzo e alle province e comuni di cui alla decisione della Commissione C(2015) 5549 final. Le amministrazioni o gli enti trasmettono al Commissario straordinario i dati e le informazioni richieste, relativamente alle agevolazioni di propria competenza, entro 5 giorni dalla richiesta. 2. Il Commissario straordinario individua i soggetti destinatari dei procedimenti di recupero sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti e secondo le modalita' consentite dalla normativa e dalla prassi europee, nonche' verificate direttamente con la Commissione Europea. 3. Entro dieci giorni dallo scadere del termine per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a dare notizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento di recupero, comunicando i dati di cui al comma 1 ai soggetti individuati secondo le modalita' di cui al comma 2. 4. La comunicazione di cui al comma 3: a) indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamita' naturali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 recante regolamento generale di esenzione per categoria, dalla decisione della Commissione europea C(2009)8042 del 16 ottobre 2009 relativa all'aiuto di Stato N 459/A/2009 - Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009, dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9853 final del 19 dicembre 2012 - Aiuto di Stato n. SA.35413 (2012/NN) - Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dalla prassi della Commissione europea, nonche' secondo le modalita' concordate con la Commissione europea; b) indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari; c) invita a presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite. 5. Durante il periodo di cui al comma 4, lettera c), il termine per l'adozione del provvedimento di recupero, previsto dall'art. 48, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, resta sospeso. 6. Trascorso il termine di decadenza di cui al comma 4, lettera c), il Commissario straordinario, entro i successivi 25 giorni, quantifica l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e adotta i provvedimenti di recupero, notificandoli ai singoli beneficiari tenuti alla restituzione. 7. In caso di mancata comunicazione, da parte dei beneficiari tenuti alla restituzione, dei dati di cui al comma 4, lettera c), l'importo dell'aiuto da recuperare e' pari all'ammontare delle agevolazioni complessivamente concesse. 8. I dati necessari al Commissario straordinario per individuare, con proprio decreto, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accertare gli importi dovuti e determinare le modalita' e i termini del pagamento, possono essere elaborati tenendo conto dello schema di report predisposto dalla Commissione europea allegato alla decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. 9. Il Commissario straordinario puo', in ogni caso, verificare direttamente con la Commissione europea l'idoneita' delle soluzioni individuate per la corretta esecuzione della decisione di cui all'art. 1. 10. Il provvedimento del Commissario straordinario costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 48, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 11. Trascorso inutilmente il termine di pagamento indicato nel provvedimento di recupero, il Commissario straordinario chiede immediatamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di procedere alla riscossione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, precisando i tempi entro i quali tale attivita' deve essere avviata. Il Commissario comunica contestualmente al Ministero dello sviluppo economico i nominativi dei soggetti destinatari di una decisione di recupero, al fine dell'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.