Art. 3 
 
Procedura per l'attuazione della decisione di recupero relativa  alla
  misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN). 
 
  1. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
il  Commissario  straordinario  chiede  l'invio  dei  dati  e   delle
informazioni concernenti gli aiuti di Stato oggetto  della  procedura
di recupero e, in particolare, le informazioni e i dati  relativi  ai
singoli  beneficiari  con  indicazione,   per   ciascuno   di   essi,
dell'ammontare complessivo e del prospetto di dettaglio delle singole
agevolazioni fiscali, previdenziali ed  assicurative  concesse,  alle
amministrazioni o agli enti che ne sono in possesso,  in  particolare
al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche' all'INPS, INAIL,  all'Agenzia  delle
Entrate, alla Regione Abruzzo e alle province e comuni  di  cui  alla
decisione della Commissione C(2015) 5549 final. Le amministrazioni  o
gli enti  trasmettono  al  Commissario  straordinario  i  dati  e  le
informazioni richieste, relativamente alle  agevolazioni  di  propria
competenza, entro 5 giorni dalla richiesta. 
  2. Il Commissario straordinario individua  i  soggetti  destinatari
dei procedimenti di recupero sulla base delle informazioni e dei dati
ricevuti e secondo le modalita' consentite dalla  normativa  e  dalla
prassi europee, nonche' verificate direttamente  con  la  Commissione
Europea. 
  3. Entro dieci giorni dallo scadere del termine per la trasmissione
dei dati e delle informazioni di  cui  al  comma  1,  il  Commissario
straordinario provvede a dare notizia, ai  sensi  dell'art.  8  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento di recupero,
comunicando i dati di cui al comma 1 ai soggetti individuati  secondo
le modalita' di cui al comma 2. 
  4. La comunicazione di cui al comma 3: 
    a) indica quali sono, in linea  generale  ed  esemplificativa,  i
costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati  dalle
calamita' naturali, sulla base  di  quanto  stabilito  dall'art.  50,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n.  651/2014  del  17  giugno  2014
recante  regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria,  dalla
decisione della Commissione europea C(2009)8042 del 16  ottobre  2009
relativa all'aiuto di Stato N 459/A/2009 - Aiuti destinati ad ovviare
ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile  2009,  dalla  decisione
della Commissione europea C(2012) 9853 final del 19 dicembre  2012  -
Aiuto di Stato n. SA.35413 (2012/NN) - Aiuti destinati a compensare i
danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio  2012  in
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dalla giurisprudenza della  Corte
di Giustizia, dalla prassi della Commissione europea, nonche' secondo
le modalita' concordate con la Commissione europea; 
    b) indica  quali  sono  i  mezzi  di  prova  a  disposizione  dei
beneficiari; 
    c) invita a presentare, a pena di decadenza, entro trenta  giorni
dalla comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  i  dati  relativi
all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del  2009  e  le
eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite. 
  5. Durante il periodo di cui al comma 4, lettera c), il termine per
l'adozione del provvedimento  di  recupero,  previsto  dall'art.  48,
comma 2, della legge 24 dicembre 2012, resta sospeso. 
  6. Trascorso il termine di decadenza di cui al comma 4, lettera c),
il  Commissario  straordinario,  entro  i   successivi   25   giorni,
quantifica l'importo degli  aiuti  da  recuperare,  determinato  come
differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse
e l'importo dei danni ammissibili  subiti  da  ciascun  beneficiario,
comprensivo degli interessi  calcolati  ai  sensi  dell'art.  11  del
regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile  2004  e
adotta  i  provvedimenti  di  recupero,  notificandoli   ai   singoli
beneficiari tenuti alla restituzione. 
  7. In caso di  mancata  comunicazione,  da  parte  dei  beneficiari
tenuti alla restituzione, dei dati di cui al  comma  4,  lettera  c),
l'importo  dell'aiuto  da  recuperare  e'  pari  all'ammontare  delle
agevolazioni complessivamente concesse. 
  8. I dati necessari al Commissario straordinario  per  individuare,
con proprio decreto, i soggetti tenuti alla restituzione  dell'aiuto,
accertare gli importi dovuti e determinare le modalita' e  i  termini
del pagamento, possono essere elaborati tenendo conto dello schema di
report predisposto dalla Commissione europea allegato alla  decisione
C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. 
  9. Il Commissario straordinario  puo',  in  ogni  caso,  verificare
direttamente con la Commissione europea l'idoneita'  delle  soluzioni
individuate  per  la  corretta  esecuzione  della  decisione  di  cui
all'art. 1. 
  10. Il  provvedimento  del  Commissario  straordinario  costituisce
titolo esecutivo ai sensi dell'art.  48,  comma  2,  ultimo  periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  11. Trascorso inutilmente il  termine  di  pagamento  indicato  nel
provvedimento  di  recupero,  il  Commissario  straordinario   chiede
immediatamente all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  di  procedere
alla riscossione, ai sensi dell'art. 48,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012,  n.  234,  precisando  i  tempi  entro  i  quali  tale
attivita'   deve   essere   avviata.    Il    Commissario    comunica
contestualmente al Ministero dello sviluppo  economico  i  nominativi
dei soggetti destinatari  di  una  decisione  di  recupero,  al  fine
dell'inserimento nel Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  ai
sensi dell'art. 52, comma 2, lettera  d),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234.