Art. 5 Ulteriori funzioni del Commissario 1. Il Commissario straordinario e' tenuto ad informare la Commissione europea, tenendo conto dello schema di report allegato alla decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 e, contestualmente, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni competenti per materia sullo stato di avanzamento delle procedure di recupero. 2. Il Commissario straordinario trasmette, ove richiesto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri le eventuali ulteriori informazioni relative alle misure gia' adottate per dare esecuzione alla decisione di cui all'art. 1, nonche' informazioni dettagliate relative all'importo dell'aiuto e degli interessi recuperati dai beneficiari.