Art. 4 Attivita' del Consorzio di gestione 1. Il Consorzio di gestione dell'Ente assicura l'esercizio coordinato e coerente delle competenze ed azioni di spettanza dei soggetti ad esso partecipanti, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto. Il Consorzio, in particolare, promuove, cura, coordina e partecipa le attivita' e le funzioni: a) di conservazione e valorizzazione, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e di sviluppo socio-economico in termini ecosostenibili dei siti individuati nell'Allegato A del presente decreto; b) di protezione e conservazione degli habitat, del paesaggio culturale e dei valori antropici; c) di conservazione e valorizzazione in strutture museali del patrimonio geologico, paleontologico, documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo del geosito; d) di promozione e sviluppo delle attivita' educative, di formazione e di ricerca; e) di promozione del turismo di carattere culturale ed ambientale; f) di gestione dei siti individuati nell'Allegato A al presente decreto e dei relativi spazi museali. 3. Per il raggiungimento delle finalita' proprie dell'Ente, il Consorzio puo' stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e puo' partecipare o costituire consorzi o societa' con soggetti pubblici o privati, in particolare con il Parco Regionale del Matese per quanto riguarda i siti individuati nella cartografia di cui all'art. 1 comma 4 del presente decreto ricadenti all'interno della perimetrazione del detto Parco regionale. 4. Rimangono escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del Consorzio tutte le azioni non direttamente riconducibili al perseguimento delle predette finalita' e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettivita' sociali, e agli interventi di difesa del suolo. Rimane ferma la titolarita' e l'esercizio delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della Regione e degli altri Enti locali.