Art. 5 Organi del Consorzio 1. Sono organi del Consorzio: a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) l'Assemblea dei consorziati; d) il Collegio dei Revisori. 2. Il Presidente del Consorzio e' scelto tra persone di comprovata capacita' professionale ed ha la rappresentanza legale dell'Ente. La nomina e la durata del mandato sono stabilite dallo Statuto dell'Ente. 3. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato dall'Assemblea dei Consorziati, secondo le norme statutarie dell'Ente. Il Consiglio svolge funzioni relative alla predisposizione degli atti dell'Assemblea dei consorziati, adotta gli atti su delega dell'Assemblea e quelli ritenuti indifferibili ed urgenti, salva la successiva ratifica da parte dell'Assemblea. 4. L'Assemblea dei consorziati, cui e' affidato il governo dell'Ente, svolge funzioni di programmazione delle attivita' di competenza dell'Ente, di adozione dello Statuto, del Regolamento e dei Regolamenti di amministrazione e contabilita' del Consorzio, di approvazione dei bilanci e relative variazioni. L'Assemblea e' composta da un rappresentante per ogni ente ed associazione partecipante al consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La nomina dei rappresentanti avviene secondo le procedure stabilite dallo Statuto del Consorzio. 5. Il Collegio dei Revisori vigila ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giungo 2011, n. 123, sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali. La nomina dei rappresentanti e la durata del mandato sono stabilite dallo Statuto dell'Ente.