IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni
e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni,
in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del
Ministero della sanita', e' stabilita e pubblicata la tariffa di
vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli
ordini dei farmacisti;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e
successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 agosto 1993, recante
«Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993,
n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante
«Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante
"Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno
2017;
Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18
agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in
conformita' al disposto dell'art. 125 del citato regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da
farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo Accordo di
rinnovo del 14 novembre 2011;
Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista
di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale
laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico
pari ad € 0,425 al minuto;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 settembre 2017
recante «Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al
pubblico dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
ottobre 2017, n. 250, entrato in vigore il 9 novembre 2017;
Viste le note della Federazione degli Ordini dei Farmacisti
Italiani (FOFI) del 17 novembre 2017 e del 27 novembre 2017, con le
quale viene segnalata l'inesattezza dei prezzi di talune sostanze
presenti nella «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al
citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, in quanto determinati
sulla scorta dei costi di produzione al chilogrammo piuttosto che al
grammo;
Dato atto che nelle menzionate note viene altresi' proposto di
apportare talune modifiche alla «Tabella dei costi di preparazione»,
Allegato B al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017 e, in
particolare al punto 17 «Per le operazioni di smaltimento e
sanificazione»:
a) allo scopo di contenere i costi a carico del paziente,
diminuzione del previsto importo di 6 euro a 2,50 euro, in quanto le
sostanze ivi elencate rientrando nella maggior parte dei casi tra
quelle pericolose per la salute umana, con codice univoco «H», l'art.
8, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 22 settembre
2017, prevede anche l'applicazione di un supplemento pari a 2,50
euro;
b) soppressione del termine «biologiche», in quanto termine
eccessivamente generico con cui si potrebbe erroneamente intendere
qualunque sostanza vegetale o animale;
Ritenuto di apportare le sopra descritte modifiche al citato
decreto ministeriale 22 settembre 2017;
Ritenuto, per facilitare la consultazione e applicazione del citato
decreto ministeriale 22 settembre 2017, riprodurre integramente
l'allegato A e l'allegato B in un testo aggiornato alle sopra
riportate modifiche;
Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti, reso con nota del 7 dicembre 2017;
Decreta:
Art. 1
1. La «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al citato
decreto ministeriale 22 settembre 2017, e' sostituita dall'Allegato 1
al presente decreto.
2. La «Tabella dei costi di preparazione», Allegato B al citato
decreto ministeriale 22 settembre 2017, e' sostituita dall'Allegato 2
al presente decreto.