Art. 4 
 
 
                   Modalita' di esercizio e durata 
 
  1. L'opzione ha  durata  pari  a  cinque  periodi  di  imposta,  e'
irrevocabile ed e' rinnovabile. 
  2. Per i primi due periodi d'imposta successivi a quello  in  corso
al 31 dicembre 2014, l'opzione  di  cui  al  comma  1  e'  comunicata
all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' e i  termini  indicati
in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate;
l'opzione riguarda il periodo d'imposta nel corso del quale  essa  e'
comunicata ed i successivi quattro. A  decorrere  dal  terzo  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione
e' comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre  dal  periodo
d'imposta  al  quale  la  medesima  dichiarazione  dei   redditi   si
riferisce. L'opzione di cui al periodo precedente reca  l'indicazione
del numero dei beni a cui la stessa si riferisce, la  classificazione
di tali beni nelle tipologie di cui all'art. 6, comma 1,  l'ammontare
del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie di cui  all'art.
6, comma 1. 
  3. Qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi
dell'art. 1, comma 39, secondo periodo o quarto periodo, della  legge
di stabilita', l'opzione ha efficacia dal periodo di imposta  in  cui
e' presentata la richiesta di ruling ai sensi dell'art. 31-ter, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, in deroga a quanto  previsto  dall'art.  31-ter,  comma  2,  del
medesimo  decreto,  con   riferimento   al   periodo   di   efficacia
dell'accordo. 
  4. Nelle more della stipula dell'accordo di  cui  all'art.  31-ter,
comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa
secondo le regole ordinarie.  Al  fine  di  consentire  l'accesso  al
beneficio fin dal periodo di imposta in cui e'  presentata  l'istanza
di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa
ai periodi di imposta compresi tra la  data  di  presentazione  della
medesima istanza e  la  data  di  sottoscrizione  dell'accordo,  puo'
essere indicata, in  deroga  al  comma  2,  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.