Art. 4 Soggetti ammissibili 1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente decreto gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le universita' statali e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) e, ove consentito dal bando/avviso, altri organismi di ricerca. 2. Ciascun bando/avviso puo' prevedere un numero minimo e massimo di composizione della compagine di progetto. 3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun progetto di cui al presente decreto, il singolo bando/avviso prevede che all'interno della compagine di progetto vi sia un unico soggetto proponente che assolva i seguenti compiti: a) rappresentare la compagine di progetto nei rapporti con il ministero; b) presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli eventuali co-proponenti, il progetto e l'eventuale variazione dello stesso; c) sottoscrivere, in nome e per conto degli eventuali co-proponenti, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal ministero contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali; d) richiedere, in nome proprio e per conto degli eventuali co-proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento e, ove previsto dai singoli bandi/avvisi, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e ripartirle tra i beneficiari; e) effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto. I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti, poteri e responsabilita' da conferire al medesimo soggetto proponente. 4. Ove il singolo bando/avviso consenta la partecipazione di organismi di ricerca di diritto privato, non sono in ogni caso ammesse alla valutazione le domande proposte da soggetti che risultino, all'atto della presentazione della medesima domanda, in una delle seguenti condizioni: a) in situazione di morosita' nei confronti del ministero; b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, o di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni; c) non rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle lettere del precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda, consente l'ammissibilita' della medesima domanda alla valutazione, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione.