Art. 4 
 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono soggetti ammissibili agli interventi  di  cui  al  presente
decreto gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25
novembre 2016, n.  218,  le  universita'  statali  e  le  istituzioni
universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese  le
scuole superiori ad  ordinamento  speciale)  e,  ove  consentito  dal
bando/avviso, altri organismi di ricerca. 
  2. Ciascun bando/avviso puo' prevedere un numero minimo  e  massimo
di composizione della compagine di progetto. 
  3. Ai fini della  semplificazione  dei  rapporti  istruttori  e  di
gestione di ciascun progetto di cui al presente decreto,  il  singolo
bando/avviso prevede che all'interno della compagine di  progetto  vi
sia un unico soggetto proponente che assolva i seguenti compiti: 
    a) rappresentare la compagine di progetto  nei  rapporti  con  il
ministero; 
    b) presentare, ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  e  del
mantenimento  delle  stesse,  in  nome  proprio  e  per  conto  degli
eventuali co-proponenti, il progetto e l'eventuale  variazione  dello
stesso; 
    c)  sottoscrivere,  in  nome  e   per   conto   degli   eventuali
co-proponenti, il capitolato tecnico, lo  schema  di  disciplinare  o
qualsiasi altro atto previsto dal singolo  bando/avviso  nella  forma
predisposta dal ministero contenente le regole e le modalita' per  la
corretta gestione delle attivita' contrattuali; 
    d) richiedere, in  nome  proprio  e  per  conto  degli  eventuali
co-proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento e, ove previsto
dai  singoli  bandi/avvisi,  acquisire  le  erogazioni  per  l'intera
compagine e ripartirle tra i beneficiari; 
    e) effettuare il monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
progetto. 
  I  singoli  bandi/avvisi  possono  prevedere  eventuali   ulteriori
compiti, poteri e responsabilita' da conferire al  medesimo  soggetto
proponente. 
  4. Ove  il  singolo  bando/avviso  consenta  la  partecipazione  di
organismi di ricerca di  diritto  privato,  non  sono  in  ogni  caso
ammesse  alla  valutazione  le  domande  proposte  da  soggetti   che
risultino, all'atto della presentazione della  medesima  domanda,  in
una delle seguenti condizioni: 
    a) in situazione di morosita' nei confronti del ministero; 
    b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al regio decreto  16
marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, o  di  cui  al  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni; 
    c)  non  rientrare  fra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o
incompatibili dalla Commissione europea. 
  5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle  lettere  del
precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza  della
presentazione della domanda, consente l'ammissibilita' della medesima
domanda alla  valutazione,  previa  esibizione  della  documentazione
attestante l'avvenuta regolarizzazione.