Art. 2
Funzionalita' del sistema informativo nazionale
per la epidemio-sorveglianza
1. L'operatore del settore alimentare che alleva animali destinati
alla produzione di alimenti (da ora operatore) e' soggetto
all'obbligo di tenuta delle registrazioni di cui ai punti 7, 8 e 10
dell'Allegato I, parte A, punto III del regolamento (CE) n. 852/2004.
2. Fatta salva la possibilita' di adempimento in forma cartacea o
su supporto informatico accessibile per i controlli ufficiali,
l'operatore, in alternativa, puo' assolvere l'obbligo di cui al comma
1 attraverso l'inserimento delle relative informazioni nel Sistema
informativo secondo le specifiche di cui Allegato 1, per il tramite
del veterinario aziendale di cui all'art. 3.
3. Al sistema informativo nazionale il veterinario aziendale
accede, ai fini dell'inserimento dei dati, attraverso credenziali
individuali, rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 4. Al fine di
verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, l'operatore
del settore alimentare accede al Sistema informativo mediante
apposite credenziali individuali con funzioni di consultazione.
4. Fatti salvi i termini per la registrazione dei trattamenti
farmacologici di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n.
158 del 2006, o altri termini gia' stabiliti dalla noramtiva vigente,
il veterinario aziendale inserisce i dati nel Sistema informativo
tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall'evento.
5. Le autorita' competenti, individuate dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 193 del 2007, al fine di semplificare e meglio
programmare i controlli ufficiali e assicurare una piu' efficace
categorizzazione del rischio della azienda, sono tenute a considerare
la qualita' e completezza dei dati dell'Allegato 1 presenti nel
Sistema informativo.
6. Le specifiche tecniche e funzionali e le tempistiche per
l'inserimento nel Sistema informativo dei dati di cui all'Allegato 1
saranno definite con un Manuale operativo del Ministero della salute,
da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sentite le regioni e le province autonome e tenendo
conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti.