Art. 3
Veterinario aziendale
1. Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 117 del 2005 e' un medico veterinario, libero
professionista, che opera professionalmente e con carattere di
continuita', con un rapporto diretto con l'operatore, definito con
atto formale.
2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti:
a) e' iscritto all'Ordine dei medici veterinari;
b) ha partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per
veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto
nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2;
c) non e' in condizioni che configurino un conflitto di
interessi;
d) non svolge attivita' a favore di imprese che forniscono
servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di
materie prime, materiali, prodotti o strumenti.
3. La Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI) cura
la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che
soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) b) e c); la
decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni
disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge
possono comportare la cancellazione dall'elenco.
4. Il veterinario aziendale, incaricato formalmente dall'operatore,
comunica tale incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al
Servizio veterinario ufficiale competente per territorio, utilizzando
l'apposita funzionalita' predisposta nella Banca dati nazionale (BDN)
dell'Anagrafe zootecnica, che prevede la trasmissione dell'Allegato
3. Il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente,
ricevuta la comunicazione e, previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 2, provvede a convalidare tale
informazione in BDN. Tali comunicazioni possono essere effettuate
anche dall'operatore.
5. Il veterinario aziendale effettua la comunicazione di cui al
comma 4 anche all'Ordine provinciale di appartenenza.