Art. 4
Compiti e responsabilita' del veterinario aziendale
1. Il veterinario aziendale, ove incaricato ai sensi dell'art. 3,
comma 4, e' deputato a:
a) fornire all'operatore informazioni ed assistenza affinche'
siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica
sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai
Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone
condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere
animale e la salubrita' dei mangimi;
b) assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la
notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la
comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e
il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli
obblighi previsti a carico dell'operatore;
c) offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni
obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;
d) fornire assistenza e supporto per la redazione di piani
aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto
zoo-economico;
e) offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della
registrazione degli animali;
f) assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i
Servizi veterinari ufficiali e l'Istituto zooprofilattico
sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di
morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto
smaltimento delle spoglie animali;
g) fornire supporto all'operatore per il rispetto delle
disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per
assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e
responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo
dell'antimicrobico-resistenza.
2. Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le
informazioni in merito alla gestione sanitaria dell'allevamento
presso il quale opera, all'attivita' sanitaria svolta, agli
accertamenti eseguiti e ai trattamenti farmacologici prescritti ed
effettuati da lui o da altri professionisti cosi' come schematizzati
nell'Allegato 1. La Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute definisce nel Manuale
operativo, di cui all'art. 2, comma 6, le procedure operative per la
messa a disposizione di tali informazioni.
3. Il veterinario aziendale incaricato dall'operatore assume la
responsabilita' relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla gestione dei piani
volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.