Art. 7
Misure transitorie
1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a
far data dall'emanazione del Manuale operativo di cui al medesimo
art. 2, comma 6.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto il requisito
di cui all'art. 3, comma 2, lettera b, si intende soddisfatto se il
veterinario aziendale partecipa al corso ECM entro dodici mesi
dall'accetazione dell'incarico.
3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente
decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le
relative norme di attuazione.