IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 5 novembre 1971, n.  1086,  recante  «Norme  per  la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e
precompresso ed a struttura metallica»; 
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  «Provvedimenti  per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; 
  Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  recante  «Procedura  di
informazione nel settore  delle  norme  e  regolamentazioni  tecniche
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione  in
attuazione della direttiva 98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  9
marzo  2011,  n.  305  che  fissa  condizioni  armonizzate   per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo  Stato,  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in  particolare
l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento  della
protezione civile, di  normative  tecniche,  anche  per  la  verifica
sismica ed idraulica,  relative  alle  costruzioni,  nonche'  per  la
progettazione, la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche  sismico  ed
idraulico, delle dighe di  ritenuta,  dei  ponti  e  delle  opere  di
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di
sicurezza; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate  le  «Nuove  norme
tecniche per le costruzioni», pubblicato nel supplemento ordinario n.
30 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per  la  progettazione  e  la
costruzione  degli  sbarramenti  di  ritenuta  (dighe  e  traverse)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  Serie  generale  n.  156  dell'8
luglio 2014; 
  Considerata la necessita' di procedere  al  previsto  aggiornamento
delle «Nuove Norme tecniche per le  costruzioni»  di  cui  al  citato
decreto ministeriale 14 gennaio 2008; 
  Visto il voto n. 53 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 14 novembre 2014  si
e' espressa favorevolmente in ordine all'aggiornamento  delle  «Nuove
norme  tecniche  per  le  costruzioni»,  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 14 gennaio 2008; 
  Vista la nota n. 7889, del  27  febbraio  2015,  con  la  quale  il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici  ha  trasmesso
all'Ufficio legislativo del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti il suddetto  aggiornamento  delle  Norme  tecniche  per  le
costruzioni,  licenziato  dall'Assemblea   generale   del   Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
  Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni  della  Repubblica
le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere  realizzate
in osservanza  delle  norme  tecniche  riguardanti  i  vari  elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per  le  infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'interno qualora  le  norme  tecniche
riguardino costruzioni in zone sismiche; 
  Considerato che il comma 2 dell'art. 5 del  predetto  decreto-legge
n. 136 del 2004 prevede che le norme tecniche siano  emanate  con  le
procedure di cui all'art. 52 del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001, di concerto  con  il  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998,  il
quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali
la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere  in
cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche,  siano
esercitate di intesa con la Conferenza unificata; 
  Visto l'art. 93 del suddetto decreto legislativo n. 112  del  1998,
il quale prevede che alcune funzioni mantenute in  capo  allo  Stato,
quali i criteri generali per l'individuazione delle zone  sismiche  e
le norme tecniche per  le  costruzioni  nelle  medesime  zone,  siano
esercitate sentita la Conferenza unificata; 
  Visto l'art. 83 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte  le  costruzioni  la  cui
sicurezza possa comunque  interessare  la  pubblica  incolumita',  da
realizzarsi in zone dichiarate sismiche,  siano  disciplinate,  oltre
che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche  norme
tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed  i
trasporti, di concerto con il  Ministro  per  l'interno,  sentiti  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata; 
  Visto  il  concerto  espresso  dal  capo  del  Dipartimento   della
protezione civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26  gennaio  2017,
ai sensi del citato art. 5, comma 2, del  decreto-legge  n.  136  del
2004; 
  Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot.
n. 0000808 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  del
citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001; 
  Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 73455 del
3 novembre  2016  ai  sensi  del  citato  art.  83  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata  resa  nella  seduta
del 22 dicembre 2016,  ai  sensi  del  citato  art.  54  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998; 
  Considerato, che lo schema di decreto e' stato notificato,  per  il
tramite del Ministero  dello  sviluppo  economico,  alla  Commissione
europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data dell'8 maggio 2017
e' venuto a scadenza il termine di  astensione  obbligatoria  di  cui
all'art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva; 
  Considerata la necessita'  di  definire  l'ambito  di  applicazione
delle norme tecniche, anche in  relazione  alle  opere  con  progetto
definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso  di
esecuzione, in conformita' al citato voto n.  53/2014  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
  Accertato che sono stati adempiuti  gli  obblighi  di  notifica  ai
sensi degli articoli 15,  paragrafo  7,  e  39,  paragrafo  5,  della
direttiva  2006/123/CEE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
relativa ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Approvazione 
 
  1. E' approvato il testo aggiornato delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono  quelle
approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.