Art. 2
Ambito di applicazione e disposizioni transitorie
1. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilita' in corso
di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori gia' affidati,
nonche' per i progetti definitivi o esecutivi gia' affidati prima
della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le
costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le
previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei
lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla
seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta
facolta' e' esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori
avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme
tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con riferimento alla
terza fattispecie di cui sopra, detta facolta' e' esercitabile solo
nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di
esecuzione o per le quali sia gia' stato depositato il progetto
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti
uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per
le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare
le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione
dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.