Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate  alla  realizzazione
delle prestazioni, degli interventi e dei  servizi  assistenziali  di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto
del Fondo per le non autosufficienze 2016. 
  2. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ivi
comprese quelle di cui  all'art.  1,  comma  4,  prioritariamente,  e
comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per
gli interventi a favore  di  persone  in  condizione  di  disabilita'
gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale  26  settembre
2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi
laterale amiotrofica e delle  persone  con  stato  di  demenza  molto
grave, tra  cui  quelle  affette  dal  morbo  di  Alzheimer  in  tale
condizione.