Art. 2 Finalita' 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi assistenziali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016. 2. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, comma 4, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.