Art. 2 Modalita' di trasmissione telematica 1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2018 Il Ministro: Padoan