Art. 10 Commissioni di valutazione 1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 2. Il presidente e i commissari devono possedere i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell'art. 14. 3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l'accertamento della capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua. 4. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualita' di membro aggregato, di un docente titolare dell'insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di informatica. 5. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. 6. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore. 7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione principale. 8. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'. 9. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.