Art. 10
Commissioni di valutazione
1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte
da due docenti.
2. Il presidente e i commissari devono possedere i requisiti di cui
agli articoli 11, 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell'art. 14.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione
l'accertamento della capacita' di comprensione e conversazione nella
lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina,
contestualmente alla formazione della commissione, in qualita' di
membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue
straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente
all'accertamento delle competenze di lingua.
4. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della
commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze
informatiche, si procede alla nomina in qualita' di membro aggregato,
di un docente titolare dell'insegnamento di informatica, che svolge
le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze
di informatica.
5. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.
6. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o
superiore.
7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita',
la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500
concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri
aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e
secondo le modalita' previste per la commissione principale.
8. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la
presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata
impossibilita'.
9. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del
decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.