Art. 11
Requisiti dei presidenti
1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti
requisiti:
a) per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al
settore disciplinare coerente con la classe di concorso;
b) per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere
istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti
alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero
provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti
devono possedere i seguenti requisiti:
a) per i professori universitari, appartenere al settore
scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attivita' di
insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del
titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;
b) per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del
ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere
istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado,
secondaria di II grado.
3. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per
l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23 - Lingua italiana per
discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori
universitari dei settori scientifico disciplinari L- LIN/01 o
L-LIN/02.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) aver diretto master universitari di secondo livello in materia
di dirigenza scolastica o aver insegnato nell'ambito di tali master;
b) aver insegnato o svolto attivita' di tutoraggio nelle scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario, nei corsi di
tirocinio formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.