Art. 12 
 
 
                      Requisiti dei commissari 
 
  1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano  ad
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi di cui al presente decreto, devono  aver  prestato  servizio
nel ruolo per almeno 5  anni  nella  scuola  secondaria  di  primo  e
secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso. 
  2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti  delle
commissioni giudicatrici dei concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale docente della scuola secondaria di primo  e  secondo  grado
devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la
classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per
almeno 5 anni. 
  3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano  ad
essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei
concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  docente  di  sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado,  devono  essere  in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni  con
disabilita' nonche' aver prestato servizio nel  ruolo  per  almeno  5
anni su posto di sostegno nella  scuola  secondaria  di  primo  o  di
secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce  il
concorso. 
  4.  I  docenti  componenti  aggregati  per   l'accertamento   delle
conoscenze informatiche e  delle  lingue  straniere  previste  devono
avere, rispettivamente, i seguenti requisiti: 
    a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe
di concorso A41 - Scienze e tecnologie informatiche; 
    b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi
di concorso A-24 o  A-25  per  l'insegnamento  di  una  delle  lingue
previste. 
  5. Costituisce criterio di precedenza  nella  nomina  a  componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti: 
    a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma  di
perfezionamento equiparato per  legge  o  per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del Direttore generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma  14,  della  legge  4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I  o
II fascia, in settori  disciplinari  coerenti  con  la  tipologia  di
insegnamento; 
    b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di  concorso  per
titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le  graduatorie  di
cui all'art. 401  del  Testo  unico,  essere  risultati  idonei  allo
specifico  concorso  ordinario  o  aver   conseguito   l'abilitazione
all'insegnamento  attraverso  le  scuole  di   specializzazione   per
l'insegnamento secondario, o, per  l'AFAM,  i  bienni  accademici  di
secondo livello; 
    c) aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor presso  i
bienni di specializzazione delle scuole superiori per  l'insegnamento
secondario o presso i corsi accademici abilitanti  di  II  livello  o
aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi; 
    d)  aver  svolto  attivita'  di  tutor  organizzatore,  di  tutor
coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i  percorsi
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni; 
    e) diploma di  specializzazione  sul  sostegno  agli  alunni  con
disabilita'; 
    f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario di 1 o 2 livello  con  esame  finale,  nell'ambito  dei
bisogni educativi speciali; 
    g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario di 1 o 2 livello con esame  finale,  nell'ambito  delle
tecnologie dell'informazione e comunicazione; 
    h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo
di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali. 
  7. Ove non risulti  possibile  reperire  commissari,  il  dirigente
preposto all'USR puo' prescindere dai requisiti di cui ai commi 1,  2
e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di  5  anni  di
servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nella classe  di
concorso della  specifica  procedura  concorsuale.  Qualora  non  sia
possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo,  il
dirigente  preposto  all'USR  puo'  ricorrere,  con  proprio  decreto
motivato, alla nomina di personale esperto  appartenente  al  settore
universitario  in  possesso  di  esperienza  almeno  biennale   nello
specifico settore. 
  8. I membri della commissione per l'accesso ai ruoli  delle  classi
di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono
scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in  possesso
dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla
procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.