Art. 13
Condizioni personali ostative all'incarico
di presidente e componente delle Commissioni
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente
e componente aggregato delle Commissioni del concorso:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei
rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle
Commissioni del concorso, inoltre:
a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del
concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con
un concorrente;
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla
data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai
concorsi per il reclutamento dei docenti;
d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il buon
andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono
trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano
comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una
procedura concorsuale.