Art. 14 
 
 
             Formazione delle commissioni di valutazione 
 
  1. Gli aspiranti  presidenti  e  componenti  delle  commissioni  di
valutazione  presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi
elenchi al Dirigente preposto  all'USR,  secondo  le  modalita'  e  i
termini di cui al presente articolo. 
  2. Nell'istanza gli aspiranti  indicano  le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i  titoli,  intendono  candidarsi,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di
residenza. 
  3. L'istanza e' presentata esclusivamente in modalita' on line,  ai
sensi del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, a pena di esclusione. 
  4. Ai fini del comma 3: 
    a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e
tecnici, dei docenti Afam nonche' dei docenti  del  comparto  scuola,
nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano  la
procedura informatica Polis  presente  nel  sistema  informativo  del
Ministero; 
    b)  gli  aspiranti   appartenenti   ai   ruoli   dei   professori
universitari, nonche' i soggetti in quiescenza che vi  appartenevano,
utilizzano la procedura informatica del Consorzio  interuniversitario
Cineca, che provvede  a  trasmettere  le  domande  acquisite  all'USR
competente. 
  5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura  ai  fini
della presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  1  secondo  la
tempistica indicata  con  avviso  della  Direzione  generale  per  il
personale scolastico. 
  6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR
responsabile della nomina delle commissioni  alle  quali  si  intende
partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono  dichiarare,
sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli  delle   conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso
dei requisiti di agli  articoli  11  e  12  e  l'insussistenza  delle
condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente
delle Commissioni di cui all'art. 13. In particolare,  gli  aspiranti
devono dichiarare: 
    a) per gli aspiranti presidenti delle  commissioni,  il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 11; 
    b) per gli aspiranti commissari,  il  possesso  dei  requisiti  e
l'eventuale possesso delle condizioni di preferenza di  cui  all'art.
12; 
    c) il possesso di ciascuno dei  requisiti  e  l'insussistenza  di
tutte le  condizioni  personali  ostative  di  cui  all'art.  13.  La
dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art.  13,  comma
2, lettera b) e' resa dall'aspirante all'atto di  insediamento  della
commissione ovvero della eventuale surroga; 
    d) nome, cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
    e)  l'Universita'  e  il   settore   scientifico-disciplinare   o
accademico-disciplinare   di   insegnamento   (per    i    professori
universitari e per i docenti delle istituzioni  Afam);  l'istituzione
scolastica sede  di  servizio  e  il  ruolo  di  provenienza  (per  i
dirigenti scolastici); il settore di appartenenza  (per  i  dirigenti
tecnici);  la  tipologia  di  posto  e  la  classe  di  concorso   di
insegnamento (per  i  docenti  del  comparto  scuola).  Il  personale
collocato a riposo  indica  le  medesime  informazioni  in  relazione
all'ultimo incarico ricoperto; 
    f) il curriculum vitae; 
    g)  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  e   alla
pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet
del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo  n.
196 del 2003 e successive modificazioni. 
  7. Gli aspiranti docenti alla nomina di  componenti  aggregati  per
l'accertamento delle conoscenze informatiche e di  una  delle  lingue
straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano
per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che
richiedono l'integrazione della  commissione.  I  medesimi  aspiranti
devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di  cui  all'art.
12. 
  8. I Dirigenti preposti agli USR predispongono  gli  elenchi  degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che
si tratti di personale in servizio ovvero  collocato  a  riposo.  Gli
elenchi   sono   pubblicati   sul   sito   internet   del   Ministero
(www.miur.gov.it) e sui siti degli USR. 
  9.  Gli  elenchi  nominativi  degli   aspiranti   presidenti   sono
trasmessi, per la prescritta validazione: 
    a) al Cun, relativamente ai professori universitari; 
    b) alla competente Direzione generale, relativamente  ai  docenti
delle istituzioni Afam. 
  10. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri  decreti,
dai Dirigenti preposti  agli  USR.  I  decreti  individuano  anche  i
presidenti  e  i  componenti  supplenti.  Nella  composizione   delle
commissioni si tiene inoltre conto: 
    a) per i docenti componenti aggregati di cui al comma 7 di quanto
previsto dall'art. 12 comma 4; 
    b) prioritariamente,  della  vicinanza  della  sede  di  servizio
dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di
espletamento delle prove orali. 
  11. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei
requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono  pubblicati
sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli  USR
competenti.  I  componenti   aggregati   per   l'accertamento   delle
conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto
di indizione del  concorso,  sono  nominati  dal  Dirigente  preposto
all'USR. 
  12. In caso di  cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR  provvede,
con  proprio  decreto,  a  reintegrare  la  commissione,  secondo  le
modalita' di cui al presente articolo. 
  13.  I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche   di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.