Art. 14
Formazione delle commissioni di valutazione
1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di
valutazione presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi
elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i
termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali
alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo
quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di
residenza.
3. L'istanza e' presentata esclusivamente in modalita' on line, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e
tecnici, dei docenti Afam nonche' dei docenti del comparto scuola,
nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la
procedura informatica Polis presente nel sistema informativo del
Ministero;
b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori
universitari, nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano,
utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario
Cineca, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR
competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini
della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la
tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il
personale scolastico.
6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR
responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende
partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare,
sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso
dei requisiti di agli articoli 11 e 12 e l'insussistenza delle
condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente
delle Commissioni di cui all'art. 13. In particolare, gli aspiranti
devono dichiarare:
a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 11;
b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti e
l'eventuale possesso delle condizioni di preferenza di cui all'art.
12;
c) il possesso di ciascuno dei requisiti e l'insussistenza di
tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 13. La
dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 13, comma
2, lettera b) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della
commissione ovvero della eventuale surroga;
d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e) l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare o
accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori
universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l'istituzione
scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i
dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti
tecnici); la tipologia di posto e la classe di concorso di
insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale
collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione
all'ultimo incarico ricoperto;
f) il curriculum vitae;
g) il consenso al trattamento dei dati personali e alla
pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet
del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n.
196 del 2003 e successive modificazioni.
7. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per
l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue
straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano
per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che
richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti
devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.
12.
8. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che
si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli
elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero
(www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.
9. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono
trasmessi, per la prescritta validazione:
a) al Cun, relativamente ai professori universitari;
b) alla competente Direzione generale, relativamente ai docenti
delle istituzioni Afam.
10. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti,
dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i
presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle
commissioni si tiene inoltre conto:
a) per i docenti componenti aggregati di cui al comma 7 di quanto
previsto dall'art. 12 comma 4;
b) prioritariamente, della vicinanza della sede di servizio
dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di
espletamento delle prove orali.
11. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei
requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati
sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli USR
competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle
conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto
di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto
all'USR.
12. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di
presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR provvede,
con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le
modalita' di cui al presente articolo.
13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.