Art. 15 
 
 
                   Graduatorie regionali di merito 
 
  1. La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli,
procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. 
  2. Le graduatorie approvate  con  decreto  dal  dirigente  preposto
all'USR sono trasmesse al sistema informativo del  Ministero  e  sono
pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sulla rete
intranet e sul sito internet del Ministero. 
  3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'avvio al
percorso annuale disciplinato dal decreto del  Ministro  14  dicembre
2017, n. 984.