Art. 15
Graduatorie regionali di merito
1. La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli,
procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
2. Le graduatorie approvate con decreto dal dirigente preposto
all'USR sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono
pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sulla rete
intranet e sul sito internet del Ministero.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'avvio al
percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 14 dicembre
2017, n. 984.