Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.
59;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5;
g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
h) Cun: Consiglio universitario nazionale;
i) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l) professori universitari: i professori universitari di I e II
fascia;
m) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
n) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
o) graduatorie ad esaurimento: graduatorie di cui all'art. 1,
comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.