Art. 3
Concorso
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo, e' indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno della
scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'art. 6. Sia il concorso sia le relative
graduatorie sono organizzate su base regionale.
2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito
regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso
di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico,
classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all'art.
17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L'ammissione al
predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie
di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e
di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.