Art. 3 
 
 
                              Concorso 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo, e' indetto per ciascuna classe di concorso delle  scuole
secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno  della
scuola  secondaria,  un  concorso  per  titoli  ed   esami   per   il
reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'art. 6. Sia  il  concorso  sia  le  relative
graduatorie sono organizzate su base regionale. 
  2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito
regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi  al  percorso
di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno  scolastico,
classe di concorso e tipologia di posto, dei posti  di  cui  all'art.
17, comma 2, lettera b)  del  decreto  legislativo.  L'ammissione  al
predetto percorso comporta la cancellazione da tutte  le  graduatorie
di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e
di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. 
  3. Allo  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.