Art. 4
Articolazione del concorso
1. Il concorso si articola nella prova orale di cui all'art. 8,
nella successiva valutazione dei titoli e in un percorso annuale
disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n.
984.
2. Le graduatorie di merito regionali di cui all'art. 15
comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale di cui all'art. 8. I candidati sono inseriti nella predetta
graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei
titoli posseduti ai sensi dell'art. 9.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono
ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2,
ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la
padronanza degli standard professionali, che si conclude con una
valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre
2017, n. 984.
4. Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo
di candidati e' possibile disporre l'aggregazione territoriale delle
procedure, ferma restando l'approvazione di graduatorie distinte per
ciascuna regione.