Art. 6
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i
candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in
una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di
secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al
titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi
gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati
che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe
di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di
specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23
febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per
classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun
candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi' come modificato dal decreto
del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per posti comuni purche' siano iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla
data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per
posti di sostegno purche', in aggiunta, siano specializzati sul
sostegno;
3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di
sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di
specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
4. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero
entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa
domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione,
entro la data termine per la presentazione delle istanze per la
partecipazione alla procedura concorsuale.
5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per
effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati
partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi
diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari
definitivi.
6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di
ammissione al concorso.
7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.