Art. 7
Istanze di partecipazione ai concorsi
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o
tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui
all'art. 6. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di concorso
o tipo di posto mediante la presentazione di un'unica istanza con
l'indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui
intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel
sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate
con modalita' diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione
al concorso e' posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo
alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle
istanze.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al
sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali
presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima
verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici
di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella
successiva fase prevista dalla procedura.
5. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell'ambito
della prova orale.
6. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal
Bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a pena di
esclusione dal concorso.