Art. 9 
 
 
             Valutazione della prova orale e dei titoli 
 
  1.  Per  la  valutazione  della  prova  orale  e  dei  titoli,   la
Commissione   ha   a   disposizione   un   punteggio   massimo   pari
rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale  non  prevede
un punteggio minimo. 
  2. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova
orale, della capacita' di comprensione e conversazione  nella  lingua
straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte  dei  40
disponibili. 
  3. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova
orale,    delle    competenze    nell'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione  e   della   comunicazione   o   nelle   tecnologie
normalmente in uso presso le istituzioni  scolastiche,  un  punteggio
massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili. 
  4. La Commissione assegna ai titoli culturali  e  professionali  un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A.