Art. 9
Valutazione della prova orale e dei titoli
1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la
Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari
rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede
un punteggio minimo.
2. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova
orale, della capacita' di comprensione e conversazione nella lingua
straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40
disponibili.
3. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova
orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie
normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio
massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
4. La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A.