Art. 2 Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori 1. Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono autorizzati ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si rinvia all'art. 4 del presente decreto.