IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto l'art. 1, commi 401-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
«Bilancio di previsione dello stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio  2017-2019»  (Finanziaria  2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016); 
  Vista la determina con la quale la societa' Celgene Europe  Limited
ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del
medicinale «Imnovid»; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Celgene Europe Limited ha
chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 12 luglio 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  23
ottobre 2017; 
  Vista la deliberazione n. 31 in data 30 novembre 2017 del Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale IMNOVID e' rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
  confezione: 1 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/pctfe)
- 21 capsule - A.I.C. n. 042927018/E; 
  classe di rimborsabilita': «H»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9845,00; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16248,19; 
  confezione: 3 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/pctfe)
- 21 capsule - A.I.C. n. 042927032/E; 
  classe di rimborsabilita': «H»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9845,00; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16248,19; 
  confezione: 4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/pctfe)
- 21 capsule - A.I.C. n. 042927044/E; 
  classe di rimborsabilita': «H»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9845,00; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16248,19; 
  confezione: 2 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/pctfe)
- 21 capsule - A.I.C. n. 042927020/E; 
  classe di rimborsabilita': «H»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9845,00; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16248,19. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Imnovid», in associazione  con  desametasone,  e'  indicato  nel
trattamento di pazienti adulti  con  mieloma  multiplo  recidivato  e
refrattario,   sottoposti   ad   almeno   due   precedenti   terapie,
comprendenti  sia  lenalidomide  che  bortezomib,  e  con  dimostrata
progressione della malattia durante l'ultima terapia. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory,
come da condizioni negoziali. 
  Eliminazione  meccanismo  success  fee.  Per  i  pazienti  gia'  in
trattamento alla data di efficacia della determina di rinegoziazione,
le confezioni dispensate a titolo gratuito, al fine dell'applicazione
del meccanismo del success fee,  resteranno  in  carico  alla  stessa
azienda a prescindere dalla continuazione del  trattamento  oltre  il
secondo ciclo. 
  Resta fermo il riconoscimento di innovazione terapeutica fino al 19
agosto 2018 (si applicano comunque le riduzioni temporanee di legge).
La specialita' medicinale viene inserita  nel  Fondo  per  i  farmaci
innovativi oncologici, di cui alla  legge  n.  232  dell'11  dicembre
2016. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: 
  http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottop
osti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio